Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5103 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5103 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARELLA FRANCESCO N. IL 17/06/1973
avverso l’ordinanza n. 1212/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 09/01/2004
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

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Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 9 gennaio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
rigettava il reclamo presentato dal detenuto Francesco Mazzarella, sottoposto a
regime detentivo differenziato, avverso il provvedimento di trattenimento di una
sua missiva in uscita, destinata alla moglie, in ragione del contenuto ambiguo e
criptico.

l’interessato personalmente, il quale si duole della violazione di legge in relazione al
ritardato avviso, col quale esso ricorrente era stato informato dell’avvenuto
trattenimento della missiva, risalente a tre mesi prima, ed all’omessa motivazione
circa le ragioni del provvedimento, che non aveva tenuto conto della natura astratta
del sogno descritto nella missiva indirizzata alla propria moglie, dell’usanza
popolare che pretendeva i sogni fossero raccontati per impedirne l’avveramento e
della necessità di comunicarli a persona legata da rapporto d’intimità. Tali
circostanze non erano state comprese dai giudici di merito per la diversa estrazione
regionale e culturale, né si era compreso che i sogni erano l’unica forma di evasione
dal quotidiano per un detenuto, fatto di noia e di ozio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché basato
riguardanti la valutazione in punto di fatto.
1.In merito alla decisione di trattenimento, il ricorso oppone censure, volte a
contestare la ritenuta ambiguità del testo e la sua strumentalizzazione per veicolare
possibili messaggi criptici tra appartenente a sodalizio criminoso organizzato ed un
congiunto tramite le espressioni contenute nella lettera, di cui propone
un’interpretazione, del tutto generica, alla luce delle consuetudini popolari
napoletane di interpretazione dei sogni. Trattasi di rilievi critici che contrastano
valutazioni sorrette da adeguata giustificazione, legate a ragioni di sicurezza
pubblica sotto il profilo del contrasto di forme comunicative subdole ed indirette,
non facilmente decifrabili perché espresse in termini convenzionali ignoti ed avulse
dal contesto della vita penitenziaria.
Tali argomenti non paiono adeguatamente contrastati dalle doglianze del
ricorrente, involgenti profili di fatto sull’innocuità della lettera e sull’assenza di
significato criminoso recondito, che non possono essere valutati direttamente da
questa Corte, rientrando nell’ambito di cognizione del giudice di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
1

2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione

ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millekinguacenti, ai
sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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