Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51029 del 29/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51029 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OREZZANA GIACOMO N. IL 12/11/1969
avverso la sentenza n. 3745/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f—utg
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che ha concluso per J(
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c,AAr-s,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine all’integrazione dell’elemento oggettivo del
reato di favoreggiamento personale, in quanto le mendaci dichiarazioni dell’Orezzana sullo
svolgimento dei fatti non possono costituire atto idoneo ad intralciare o eludere le investigazioni
dell’autorità giudiziaria, riguardando fatti e circostanze cadute sotto la diretta percezione degli
operanti, e dunque destinate a confluire nei relativi verbali redatti dalla Polizia giudiziaria.
2.2. Inosservanza della legge penale in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità
di cui all’art. 384 c.p., poiché se l’imputato avesse ammesso di aver acquistato la sostanza
stupefacente per uso personale dalla persona individuata in loco dalla P.G., avrebbe corso il rischio
di vedere applicate nei suoi confronti le misure sanzionatorie previste dall’art. 75 del D.P.R. n.
309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti di seguito indicati.
4. E’ inammissibile il secondo motivo di doglianza, trattandosi di una censura non dedotta nei
motivi di appello, e dunque non proponibile in questa Sede, ai sensi dell’art. 606, comma terzo,
c.p.p. .
5. Per quel che attiene al primo motivo di ricorso, non risulta chiaramente evincibile dalla sentenza
impugnata la situazione di pericolo che, nell’ambito di una valutazione formulata ex ante, la
condotta dell’imputato abbia determinato per le attività investigative in corso: la stessa
motivazione, anzi, sembrerebbe escluderne la presenza, laddove pone in rilievo esclusivamente la
circostanza che il comportamento dell’imputato è stato direttamente seguito ed osservato dagli
agenti di P.G., sì da procedere, nell’immediatezza del fatto, al rinvenimento ed al sequestro di una
somma di denaro, nella mano dell’Italia Romano, e di un quantitativo di stupefacente in quella
dell’imputato.
6. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis, v. Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003,
dep. 15/01/2004, Rv. 228257), la condotta che integra il delitto di favoreggiamento personale, che
ha natura di reato di pericolo, deve consistere in un’attività idonea a frapporre un ostacolo, anche
se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, e a provocare, dunque, una negativa
alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o
1

1. Con sentenza del 10 maggio 2013 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale di Roma in data 26 maggio 2009, ha ridotto a mesi sei e giorni venti di reclusione la pena
inflitta ad Orezzana Giacomo, confermando nel resto l’impugnata sentenza, che all’esito di
giudizio abbreviato lo riconosceva colpevole del reato di favoreggiamento personale commesso in
data 6 giugno 2006 per aver fornito ai Carabinieri di Roma-Montesacro false dichiarazioni in
merito alle modalità di acquisto di un involucro contenente sostanze stupefacenti, così aiutando il
responsabile di tale cessione, Italia Romano, ad eludere le investigazioni degli organi inquirenti.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello
di Roma.
Così deciso in Roma, lì, 29 novembre 2013
Il Consigliere estensore

si sarebbero comunque potute svolgere (v., inoltre, Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep.
09/03/2000, Rv. 217108).
Non è necessaria, peraltro, la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, ma occorre comunque la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad
intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649).
Tale idoneità, infatti, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in
sè e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti (Sez. 6, n.
3575 del 25/01/1995, dep. 04/04/1995, Rv. 201100).
Nella pronuncia impugnata la disamina di tale profilo non risulta essere stata effettuata,
imponendosi, dunque, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma,
affinché nel nuovo giudizio provveda ad eliminare l’evidenziata lacuna, in adesione ai su indicati
principii di diritto.
P.Q.M.

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