Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51025 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51025 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

VERENTINO Carlo, nato il 4 marzo 1960

avverso la sentenza n. 199/2013 del tribunale di Termini Imerese, in data 10 dicembre
2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

166/2014, il Tribunale di Termini Imerese, a seguito di giudizio di
,
opposizione a decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale, in data
Con sentenza n.

28/4-3/5/2010, nei confronti di VERENTINO Carlo, imputato del reato di cui all’art. 674 c.p.,
perché, in qualità di proprietario del fabbricato adibito a civile abitazione, sito alla Via Villa
Lesetta n. 2 del Comune di Lercara Friddi, effettuava sversamento di acque reflue fognarie, da

proprietà di Sferlazza Salvatore ed in particolare al ridosso del muro di sostegno del
terrapieno, confinante con lo stabile – giardino – di quest’ultimo,

dichiarava l’imputato

colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di euro 180 di ammenda, al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Sferlazza Salvatore, cui era
assegnata una provvisionale di Euro 1.000, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza il VERENTINO ha proposto appello che è stato convertito in ricorso stante la non appellabilità del provvedimento impugnato (art. 593, c. 3, c.p.p.) – nel quale
sostiene che il reato contestato è estinto per prescrizione e che comunque avrebbe dovuto
essere mandato assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
Deduce, sotto il profilo del vizio motivazionale, che l’istruttoria dibattimentale ha chiarito che il
condominio di Via Villa Lisette è costituito da diverse villette a schiera, che quindi la condotta
fognaria da cui proverrebbero i reflui fognari non è riferibile escl,us’vamente
j
alla proprietà
_<4 dell'imputato, che il Tribunale ha omesso di indicare le ragioniVe stataritenuta la sua penale responsabile, nonostante l'effettuata attività di spurgo della condotta, a seguito delle lamentele del vicino, e che il nominato C.T.U. non ha riscontrato rotture tali da provocare lo sversamento delle predette acque maleodoranti, evento attribuito - "con Buona probabilità" in termini meramente probabilistici, avuto riguardo al punto di collegamento tra la condotta condominiale e quella cittadina. Il ricorrente deduce infine l'errata valutazione delle prove testimoniali, avendo il teste Novara dichiarato di aver accertato nel giardino di proprietà delle Sferlazza la presenza di residui di acqua non maleodorante, circostanza confermata dal tecnico comunale, e dunque non di natura fognaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Quanto alla dedotta insussistenza della penale responsabilità del ricorrente, è ben vero che la tesi difensiva dell'imputato era stata compiutamente formulata con l'atto di appello, ma si era trattato di un errore perché le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda possono esser impugnate solo dinanzi a questa Corte, con conseguente obbligo di documentare quanto sostenuto, visto che l'accesso agli atti del processo non è indiscriminato, dovendo essere considerarsi cose atte ad offendere, imbrattare e molestare persone, nella sottostante veicolato in modo "specifico" dall'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Rv. 233711; Sez. 6, n. 34698 del 14/6/06, Rv. 234914) che deve, soprattutto, rispettare modalità che non mutino la natura del giudizio di Cassazione che è esclusivamente di legittimità (Sez. 6, n. 14624 del 20/3/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. del 5/5/2006, Capri, Rv. 233775; Sez. &, 22.3.06,Cugliari, Rv. 2337780; Sez. V, 22.3.06, Blandino, Rv. 234095; Sez. V, 3.4.06, Leotta, Rv. 233381; Sez. II, 14.6.06, Brescia, Rv. 234930). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto al riscontro delle dichiarazioni dei testi attraverso un percorso logico ed adeguatamente motivato, a ricondurre le cause dello contestato sversamento di acque fognarie "provenienti dalle condotte di smaltimento del limitrofo condominio di Via Villa Lisetta n. 2, realizzato dal prevenuto", evidenziando che le stesse, anzíchè affluire ad una vasca di raccolta, per essere poi ricondotte, a mezzo di una pompa di sollevamento sommersa, alla rete comunale, sono state collegate alla stessa rete comunale sfruttando il naturale andamento dei terreni posti più in basso rispetto al condominio medesimo (ove sono ubicati il fabbricato ed il fondo di proprietà della parte lesa)"; il fenomeno dunque è stato ritenuto collegabile alla condotta dei VERENTINO, come descritta nel capo d'imputazione. Il ricorrente denuncia un vizio motivazionale ma, in realtà, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio che in questa sede non è consentita. Sul punto, va ricordato che il controllo del-giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6/6/2006). Non c'è alcuna possibilità, contrariamente a quanto richiesto nel ricorso, ittt' andare a verificare se la motivazione corrisponde alle acquisizioni processuali e ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, perché il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice dei merito (Sez. 3, n. 23952 del 30/4/2015, Rv. 263849). L'inammissibilità delle censure proposte in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (Cassazione penale. sez. 2", 21 aprile 2006. n. 19578, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Rv. 256463). Novara, Taravella, Loria, Attanzio, con le risultanze degli accertamenti tecnici, ed è pervenuto, Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell'art. 616 c.p.p., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento affl segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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