Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51024 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51024 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1.Termini Ugo, nato a Floridia il 25/09/1939
2.Di Benedetto Mario, nato a Palermo il 06/09/1948

avverso la sentenza del 09/02/2015 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
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RITENUTO IN FATTO

1. In data 14 febbraio 2013 il Tribunale di Palermo, in composizione
monocratica, condannava Ugo Termini, Giuseppe Bisignano e Mario Di Benedetto
alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno per il reato di cui agli attt. 110 e 349
c.p. Rilevava all’uopo che il 18 aprile 2007 era stata accertata – in via della Regione
Siciliana in Palermo – una frana provocata da una discarica abusiva ivi esistente,
tale da superare il metro di altezza. La Polizia Locale procedeva dunque al
sequestro dell’intera area, nominando il Termini quale custode. Sennonché, l’8
marzo 2008, la stessa Polizia Locale aveva accertato che, nonostante l’affissione

Data Udienza: 25/11/2015

del sigillo cartaceo posto all’atto del sequestro, il cancello pedonale era semiaperto
ed all’interno dell’area stazionavano due soggetti, identificati per il Di Benedetto e
per il Bisignano, quest’ultimo intento a dismettere il pavimento in cemento del
capannone in ferro e la cui autovettura si trovava posteggiata all’interno dell’area.

2. Su gravame degli imputati, la Corte d’Appello di Palermo confermava
integralmente la sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado, respinta la tesi
che terzi avessero potuto scaricare materiali all’insaputa dei soci della ditta

reato di smaltimento illecito di rifiuti, già dichiarato estinto dal Tribunale per
intervenuta prescrizione – affermava che il delitto di violazione dei sigilli sarebbe
emerso dal verbale di sequestro, riferentesi ad un’area di circa 10.000 mq.
Aggiungeva che la tesi difensiva sarebbe risultata smentita dal fatto che solo il 28
maggio 2008 il custode giudiziario Termini avrebbe preso conoscenza del decreto
di revoca del sequestro, che l’area sarebbe stata bonificata dalla società
proprietaria solo dopo la violazione dei sigilli e che il Bisignano ed il Di Benedetto
non avrebbero avuto accesso dal cancello pedonale per dare da mangiare ai cani
– come prospettato – considerata la presenza, all’interno dell’area,
dell’autovettura del Bisignano, il quale oltre tutto era stato sorpreso a rimuovere
il battuto cementizio dall’interno del capannone, su disposizione del Termini.
La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Termini e dal Di
Benedetto, sulla scorta di un unico complesso motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mediante l’articolata censura i ricorrenti sostengono che già in fase di appello
era stata denunciata la sussistenza di un compendio probatorio insufficiente e
contraddittorio. In particolare, i testi escussi avrebbero riferito che, nonostante
l’apposizione dei sigilli, era stato comunque consentito l’accesso al custode,
attraverso un cancello pedonale, allo scopo di accudire tre cani appartenenti alla
società proprietaria. Sempre dall’istruzione probatoria sarebbe emerso che il Di
Benedetto (quale nuovo custode, al posto del Termini) sarebbe stato autorizzato
ad accedere all’area. Conseguentemente, nessuna responsabilità avrebbe potuto
essere addebitata al Termini, che non era più custode giudiziario e che neppure
sarebbe stato presente al momento dell’accesso del vigile, giungendo solo in
conseguenza di una telefonata del Di Benedetto. Inoltre, i sigilli apposti al cancello
principale sarebbero stati integri, facendo così escludere l’utilizzazione del cancello
principale. Quanto alla vettura trovata all’interno, essa sarebbe stata ivi collocata
ancor prima del sequestro dell’area perché non funzionante e non più rimossa a
causa della sua vetustà.
2

proprietaria dell’area – e questo per escludere il proscioglimento nel merito per il

2. Nella condotta contestata al Di Benedetto non sarebbe emerso alcun
elemento in grado di attestare la rimozione, la rottura, l’apertura o la distruzione
dei sigilli. D’altronde, l’interesse sotteso dal reato di violazione di sigilli sarebbe
quello di cristallizzare una situazione determinata, laddove il Bisignano, da solo e
senza attrezzi idonei, si sarebbe limitato ad una mera opera di pulizia, mentre il
sequestro avrebbe riguardato l’area in relazione al crollo dell’argine lungo il confine
con il canalone di deflusso dell’acqua, né vi sarebbe stata alcuna attività volta alla
modifica dello stato dei luoghi. Insomma, il Di Benedetto neppure avrebbe avuto

illecitamente.
Quanto al Termini, si ribadiva che egli non era più custode dell’area, andando
dunque esente da qualsivoglia responsabilità per l’asserita modifica dello stato dei
luoghi.
Il ricorso è infondato.
Come ha correttamente chiarito la Corte territoriale, una cosa era
l’autorizzazione ad accedere all’interno dell’area in sequestro per dar da mangiare
ai cani, esercitabile attraverso il cancello di accesso pedonale – infatti non sigillato
– ed altra cosa era l’accesso dal cancello carraie, quello sì pacificamente sigillato,
esercitato mediante l’ingresso nell’area da parte dell’autovettura di proprietà del
Bisignano.
Quanto all’incarico della custodia, resta insuperata l’argomentazione della
Corte che il decreto di revoca di sequestro, emesso dal P.M. il 23 maggio 2008, e
dunque successivamente all’episodio della violazione dei sigilli, fu notificato al
custode giudiziario Termini il successivo 28 maggio 2008. D’altronde, l’invocata
testimonianza Fazzini (udienza 13 dicembre 2012) non è affatto dirimente, avendo
il teste richiamato il verbale e contenendo il verbale appunto la menzione del
Termini, quale custode giudiziario.
Essendo poi pacifico che il Bisignano ed il Di Benedetto si trovavano all’interno
dell’area interdetta (e che, in particolare, il primo era intento a rimuovere il battuto
cementizio dall’interno del capannone, su incarico del Termini), il resto della
doglianza implica un sindacato sulla pertinenza della prova che, in questa sede, è
precluso.

P.Q.M.

Rigetta W ricorsa e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25/11/2015

alcuna intenzione di violare i sigilli, essendo invece convinto di non agire

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