Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51022 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51022 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caruso Giuseppe, nato a Carini (Pa) il 1°/1/1976

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in data
25/6/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/6/2015, la Corte di appello di Palermo confermava la
pronuncia emessa il 29/9/2014 dal locale Tribunale, con la quale Giuseppe
Caruso era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.
pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di sette anni di
reclusione e 30.000,00 euro di multa; allo stesso, in concorso con Zarcone Ettore

Data Udienza: 11/11/2015

(ed altri), era contestato di aver detenuto e ceduto a terzi numerosissimi
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Propone ricorso per cassazione il Caruso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione ed erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309
del 1990, 62-bis cod. pen., difetto motivazionale. La Corte di appello, al pari del
primo Giudice avrebbe negato la fattispecie di lieve gravità cui al comma 5
citato, pur ricorrendone tutti i presupposti (compresa la breve durata dell’attività

attenuanti generiche – delle quali si chiede la prevalenza sulla contestata
aggravait, e sulla recidiva –

la sentenza non avrebbe valorizzato la piena

confessione resa dal ricorrente, caratterizzata da spontaneità e completezza. Sì
che anche la pena irrogata risulterebbe eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella,
n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa
Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art.
606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e

criminosa e l’assenza di ingenti profitti); del pari, e nell’ottica delle circostanze

altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,
251760).
Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al
provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate: ed
invero, dietro l’apparenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale,
lo stesso invoca al Collegio una nuova valutazione dei medesimi elementi fattuali
– oggettivi (quantità e qualità dello spaccio, durata dello stesso nel tempo) e

riproposte, negli esatti termini, con il ricorso qui in esame.
Il che, come appena riportato, non è consentito.
A ciò si aggiunga che la Corte di Palermo ha negato la fattispecie di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, al pari delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, con una motivazione del tutto adeguata,
logica ed immune da ogni censura.
4. In particolare, quanto al primo profilo, la sentenza ha richiamato plurime
intercettazioni telefoniche, oltre a dichiarazioni di numerosi collaboratori
(Francesco Paolo Balistreri, Salvatore Giordano, Sebastiano Arnone, Gaspare
Pulizzi), tutte concordi nell’individuare il ricorrente come soggetto abitualmente
dedito allo spaccio di cocaina, in modo continuato e nei confronti di una pluralità
di soggetti; quel che non consente di ravvisare la diminuente invocata. Al
riguardo, quindi, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio, qui da
ribadire, in forza del quale la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggi fattispecie
autonoma di reato, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli
altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge
risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911;
successivamente, per tutte, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
263651).
Esattamente come nel caso di specie, giusta adeguata motivazione della
Corte, fondata su precisi elementi istruttori.
5. Negli stessi termini, poi, la sentenza risulta priva di vizi quanto alle
circostanze attenuanti generiche, già concesse – si ribadisce – in termini di
equivalenza con le aggravanti contestate; ed invero, la Corte di merito le ha
negate nella massima portata (Id est: prevalenza) alla luce 1) della gravità dei
fatti; 2) della loro reiterazione nel tempo e della quantità di droga trattata; 3)

3

soggettivi – in forza dei quali il Giudice di appello ha respinto quelle doglianze poi

dei precedenti penali a carico; 4) dell’irrilevanza – in ottica probatoria – della
confessione resa, atteso il materiale istruttorio comunque agli atti, univoco nel
confermare l’ipotesi accusatoria. In tal modo, quindi, e con motivazione più che
adeguata, la sentenza di appello ha aderito al costante indirizzo ermeneutico in
forza del quale, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze
attenuanti generiche non è necessario che il Giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque

tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
Proprio come risulta dalla sentenza impugnata.
6. Quanto precede, da ultimo, riverbera i propri effetti in punto di
trattamento sanzionatorio; anche sul punto, la Corte di merito ha steso una
motivazione del tutto adeguata, confermando una pena di poco superiore
all’allora minimo edittale (e quantificata in sette anni di reclusione e 30.000 euro
di multa) e distinguendo, al riguardo, la figura del Caruso – organizzatore
dell’attività di spaccio – da quella del coimputato Zarcone, pienamente coinvolto
nel traffico di cocaina ma con posizione di minor rilievo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

nsigliere estensore

Il Presidente

rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per

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