Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51021 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51021 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sorbara Giovambattista, nato a Taurianova (RC) il 1°/6/1959

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Ancona in data
18/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/11/2014, la Corte di appello di Ancona, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro il 29/1/2014, dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Costantino Grassi, Palmerino Rocca e
Giovambattista Sorbara quanto ai reati loro ascritti limitatamente alle fatture
emesse nell’anno 2005, perché estinti per prescrizione, e rideterminava le pene –

Data Udienza: 11/11/2015

in ordine alle ulteriori imputazioni – in otto mesi di reclusione (quanto a Grassi),
nove mesi di reclusione (Rocca) ed un anno di reclusione (Sorbara).
2. Propone ricorso per cassazione il Sorbara, personalmente, deducendo due
motivi:
– violazione di legge, vizio motivazionale in ordine alla consulenza del
pubblico ministero. La Corte di appello, rigettando il primo punto di gravame,
avrebbe confermato la piena utilizzabilità ed attendibilità della consulenza tecnica
redatta dalla dott.ssa Anna Paci, incaricata del pubblico ministero, senza

risultanze di questo elaborato si fondavano su elementi acquisiti unilateralmente
in fase di indagine, senza alcuna partecipazione del difensore;
– violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla determinazione della
pena ed aumento per la continuazione. La Corte di appello, ritenendo prescritta,
quanto al capo f) (l’unico per il quale il Sorbara è stato condannato), la condotta
dichiarativa relativa al 2006 (fondata sulle fatture emesse nel 2005), avrebbe
confermato la condanna per la sola ulteriore dichiarazione del 2007 (fatture
2006); un unico reato, quindi, che non giustificherebbe l’avvenuto aumento a
titolo di continuazione. Quanto, poi, all’entità della pena, la stessa sarebbe stata
determinata con motivazione di stile, puramente apparente, in spregio agli artt.
132, 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo al primo motivo, osserva il Collegio che la Corte di merito rispondendo alla medesima doglianza – ha steso una motivazione del tutto
adeguata e logica, con la quale ha affermato «la piena utilizzabilità a fini di prova
della relazione di consulenza svolta dal c.t. incaricato dal P.M.», atteso che la
dott.ssa Paci era stata ritualmente escussa in dibattimento e la sua relazione
acquisita all’esito della deposizione medesima; quanto, poi, al contenuto
dell’elaborato, la sentenza ne ha evidenziato «la correttezza tecnica e
chiarezza», dal che l’assenza di qualsivoglia ragione per «l’espletamento di un
ulteriore accertamento tecnico in sede dibattimentale», come richiesto nel
gravame di appello.
Orbene, a fronte di un apparato argomentativo così congruo e logico, il
ricorrente si limita ad una censura del tutto generica ed apodittica, con la quale
contesta che i Giudici di merito si sarebbero espressi al riguardo in termini
incompleti e tautologici, avallando un elaborato redatto in sede di indagini
preliminari «a totale discapito del diritto di difesa e non sufficientemente

2

compiere alcuna valutazione; ancor più doverosa, laddove si consideri che le

garantito dall’esame in dibattimento del consulente». Elaborato, peraltro, al
quale il Sorbara non ha mosso alcuna contestazione nel merito in fase di appello,
limitandosi ad invocare una perizia sol perché la dott.ssa Paci rivestiva la qualità
di consulente del pubblico ministero; come se ciò obbligasse il Giudice – ex se –

a disporre una perizia, anche qualora la stessa non risulti necessaria (come
affermato dalla Corte di appello).
4. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo
motivo, si osserva quanto segue.

nella misura di sette mesi di reclusione, è stata motivata con riferimento alla sua
congruità ed adeguatezza «in relazione agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.,
ed in particolare alla generale condotta di vita e alla personalità degli imputati
(v. certificati penali), nonché ai concreti aspetti della vicenda illecita, quali
risultanti dagli atti del processo»; orbene, contrariamente all’assunto difensivo,
trattasi di un argomento sufficiente, che fa buon governo del principio per cui,
nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai
minimi edittali (nel caso di specie, sei mesi di reclusione, giusta art. 2, comma 3,
applicabile a condotte tenute nel 2007), il Giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi
espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si
richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (per tutte, Sez. 3, n.
33773 del 29/5/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
Fondata, per contro, risulta la doglianza relativa all’aumento della pena a
titolo di continuazione.
La Corte di appello – dichiarata estinta per prescrizione la condotta
contestata quanto all’anno 2006 (fatture emesse nel 2005) – ha confermato la
condanna con riguardo alla sola dichiarazione presentata nel 2007 (fatture
emesse nel 2006): trattasi, all’evidenza, di un unico reato – istantaneo, che
si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella
quale sono effettivamente inseriti elementi contabili fittizi – in ordine al quale
non doveva quindi essere applicato alcun aumento ai sensi dell’art. 81 cpv. cod.
pen.. Aumento che, pertanto, deve esser rimosso, a ciò potendo provvedere
direttamente questa Corte nella misura di cinque mesi di reclusione, come da
scansione sanzionatoria indicata nella sentenza di appello (12 mesi di reclusione
meno 7 mesi quale pena base).

3

La pena base per il delitto di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, indicata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Sorbara
Giovambattista, limitatamente alla ritenuta continuazione, che esclude, e
determina la pena, per il Sorbara, in mesi sette di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 1 1 11 novembre 2015

Il Presidente

nsigliere estensore

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