Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5102 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5102 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EQUABILE ANTONIO N. IL 15/03/1974
avverso l’ordinanza n. 6797/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di sospensione
cautelativa della misura della semilibertà e ne disponeva la revoca, in ragione della
constatata presenza del condannato con la moglie in orario nel quale avrebbe
dovuto trovarsi sul luogo di svolgimento dell’attività lavorativa ed in località

donniciliari.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto l’omessa considerazione
delle giustificazioni fornite all’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza, allorchè
egli aveva riferito di essersi assentato dal lavoro per le gravi condizioni di salute,
che già in passato avevano imposto il suo ricovero all’esterno della struttura
penitenziaria. Inoltre, il Tribunale non aveva valutato l’entità modesta della
violazione per la presenza della moglie e la mancata commissione di alcun reato,
tale da non giustificare la revoca della misura alternativa con gravissimo pregiudizio
per il condannato.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
1.L’ordinanza impugnata ha assunto la decisione di revoca in ragione della
constatazione della trasgressione delle prescrizioni inerenti la misura alternativa in
esecuzione e della contraddittorietà delle giustificazioni fornite dall’interessato, il
quale, mentre alla polizia giudiziaria aveva riferito di aver fatto visita ad una
parente sottoposta agli arresti domiciliari, all’udienza camerale aveva mutato
versione e sostenuto di avere avvertito un malore. Ha dunque sostenuto che in ogni
caso tali giustificazioni non offrivano spiegazione convincente ed attendibile della
sua presenza in luogo diverso da quello di svolgimento dell’attività lavorativa,
mentre l’informativa di p.g. aveva smentito la sua ricostruzione dei fatti, sia quanto
agli orari del controllo, avvenuto alle ore 12.30 senza che l’interessato avesse
fornito indicazioni sul luogo di permanenza dalla mattina, sia quanto alla zona ove
stava transitando con la propria autovettura.
1.1 A fronte di una motivazione effettiva, compiuta e razionale, che da conto
delle ragioni della decisione, il ricorso sollecita un diverso apprezzamento della
gravità della violazione accertata e delle giustificazioni fornite, ossia un intervento
valutativo proprio del giudice di merito, del tutto estraneo al perimetro cognitivo
1

diversa, presenza giustificata con la visita ad una parente detenuta agli arresti

della Corte di Cassazione, deputata alla verifica delle violazioni di legge sostanziale
e processuale e della tenuta logica della motivazione dei provvedimenti giudiziali.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1 1 11 dicembre 2014.

delle Ammende.

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