Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51019 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51019 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Cusumano Giuseppe, nato a Palermo il 6/3/1960
Serapiglia Silvio, nato a Roma il 7/9/1980

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data
17/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i
ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Claudio Barbieri, che
ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2013, la Corte di appello di Roma confermava la
pronuncia emessa dal locale Tribunale il 14/3/2012, con la quale Giuseppe
Cusumano e Silvio Serapiglia erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui

Data Udienza: 11/11/2015

all’art. 8, comma 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannati ciascuno alla
pena di otto mesi di reclusione; agli stessi – nella qualità di legali rappresentanti,
rispettivamente, della “CO.GE.VE . s.r.l. e della “S.S. Ponteggi di Serapiglia
Silvio” – era contestato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti,
2. Propongono ricorso per cassazione Cusumano e Serapiglia, a mezzo del
proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la mancanza o manifesta
illogicità della motivazione. La Corte di appello, al pari del Tribunale, avrebbe
erroneamente ritenuto inesistenti le società emittenti le fatture, sopra citate,

dell’accertamento, non fossero solo più operative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza impugnata deve essere innanzitutto annullata senza rinvio
quanto al Cusimano, poiché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione; ed
invero, verificato che le fatture di cui all’imputazione portano una data compresa
tra il 1°/6/2004 ed il 31/12/2006, ed alla luce del combinato disposto degli artt.
157-61 cod. pen., la fattispecie contestata si è ormai estinta al più tardi al
30/6/2014.
4. Il ricorso del Serapiglia, invece, risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella,
n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa
Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art.
606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocull; ciò in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o

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mentre apparirebbe «serenamente ipotizzabile» che le stesse, al momento

di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,
251760).
Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il Serapiglia muove al
provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate: ed
invero, dietro la parvenza di un difetto motivazionale, lo stesso di fatto invoca

esaminate dai Giudici di merito (in particolari, gli accertamenti compiuti dalla
Guardia di Finanza), sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
Il ricorso, inoltre, oblitera del tutto la motivazione stesa dalla Corte di
appello, che ha confermato la sentenza di primo grado con un apparato
argomentativo solido, fondato su precise risultanze istruttorie e privo di alcuna
illogicità. In particolare, il Collegio ha evidenziato che – giusta testimonianze dei
militari escussi – sia la “CO.GE.VE ” che la “S.S. Ponteggi” dovevano esser
ritenute mere società “cartiere”, non disponendo di sede amministrativa od
operativa; del pari, le stesse erano prive di documentazione contabile, «né mai
hanno fatto dichiarazioni fiscali né osservato obblighi dichiarativi e contributivi né
mai ricevuto collaborazioni professionali».
Sì da concludere che le stesse avevano emesso le contestate fatture per
operazioni inesistenti, al solo fine di consentire alle destinatarie l’evasione
dell’i.v.a. e dell’imposta sui redditi, a fronte di costi in realtà mai sostenuti.
Orbene, a fronte di questa congrua e logica motivazione, il ricorrente – lungi
dal formulare effettive censure alla pronuncia – si limita ad affermare che «se
realmente le società fossero entrambe inesistenti, non si comprende per quale
motivo siano state emesse le suddette fatture» (in tal modo, quindi, privando di

ratio l’intera previsione di cui all’art. 8 in oggetto); e che, essendo avvenuto il
controllo in epoca (ovviamente) successiva all’emissione delle stesse, «appare
serenamente ipotizzabile che al momento della verifica le società potessero non
più operare e per tali motivi non avere una sede né beni strumentali».
Nulla più che un’illazione, dunque.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già

,

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cusimano
Giuseppe perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Serapiglia Silvio e condanna il ricorrente

della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

onsigliere estensore

Il Presidente

al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore

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