Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51016 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51016 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Ceolin Claudio, nato a Mogliano Veneto (Tv) il 19/5/1950
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 17/7/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l’annullamento della
sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv Cinzia Passero, che ha
chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/7/2013, il Tribunale di Venezia condannava Claudio
Ceolin – con rito abbreviato – alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione in
ordine al delitto di cui all’art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; allo stesso –
Data Udienza: 11/11/2015
quale legale rappresentante della “C.M.P. Progetti s.r.l.” – era contestato il
mancato versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti – anno di imposta 2008 – per l’importo di 50.468,06 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con unico motivo, la violazione
di legge: il Tribunale avrebbe omesso di applicare le pene accessorie di cui
all’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000.
3. Il ricorso è fondato; ciononostante, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio.
Ed invero, nelle more del giudizio di legittimità è stato emanato il d. Igs. 24
settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, I. 11 marzo 2014, n. 23), in vigore dal 22 ottobre 2015,
che – all’art. 7 – ha modificato l’art. 10-bis in contestazione (tra l’altro) elevando
la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro.
Orbene, poiché l’omissione contestata al Ceolin è pari a 50.468,06 euro, la
sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del
fatto. Formula, peraltro, da preferirsi a quella “perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato”. Ed invero, quest’ultima va adottata là dove il fatto non
corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di
previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di
un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità (integrale e non parziale, come
nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in
sede civile; la formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza
anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un
elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n.
13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015
nsiglìere estensore
Il Presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO