Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51015 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51015 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Raso Pietro, nato a Lamezia Terme il 23/06/1959
avverso la sentenza del 04/04/2014
della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost.Proc.Gen. Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. Carmelina Adamo, che ha concluso ,
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 11/11/2015

1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 04/04/2014, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Varese, emessa in data 30/11/2010, con la quale Raso Pietro era
stato condannato per il reato di cui all’art.2 D.L.vo 74/2000 (per avere, al fine di evadere le
imposte, indicato nelle dichiarazioni Unico 2004, 2005, 2006 e 2007, elementi passivi fittizi,
avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, emesse dalla ditta “Bova Bruno”, dalla
“Gaia srl” e da due associazioni sportive dilettantistiche) e per il reato di cui all’art.10 quater
D.L.vo 74/2000 (per non aver versato le somme dovute in relazione agli anni di imposta 2006
e 2007, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti), dichiarava non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente
ai punti a) e b), ed al reato di cui al capo b) quanto alle compensazioni indebite effettuate fino
al 18/9/2006, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per le residue
imputazioni in anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermando nel resto.
Rilevava la Corte territoriale, dopo aver richiamato la motivazione della sentenza impugnata,
che i motivi di appello proposti dall’imputato, in tema di responsabilità, fossero infondati.
Risultava provata, infatti, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, la fraudolenta
indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal Raso, di elementi passivi fittizi.
Inconsistenti erano i rilievi difensivi in ordine alle fatture emesse dalla ditta “Bova Bruno”,
stante la inoperatività della stessa; e comunque essi risultavano superati dalle stesse
ammissioni dell’imputato in relazione alla oggettiva falsità delle fatture.
Quanto alle fatture emesse dalla “Gaia srl”, la falsità delle stesse emergeva dalla denuncia
presentata dalla Bonfanti (formale legale rappresentante della società), dalla mancata
annotazione nelle scritture contabili, dall’assenza di qualsiasi traccia di pagamento da parte
della “Raso Pietro srl”.
Infine le allegazioni difensive, in ordine ad un preteso contratto di sponsorizzazione con la
“Basket Draghi srl.”, risultavano comunque irrilevanti in relazione all’emissione da parte di
associazioni sportive dilettantistiche di fatture per analoghe prestazione (delle quali non vi era
alcuna traccia).
Doveval però, dichiararsi la prescrizione per alcune delle violazioni.
Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio erano inammissibili perché generiche
quanto alla riduzione della pena, ed infondate quanto alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche, risultando a carico dell’imputato reiterati precedenti anche specifici.
2.Ricorre per cassazione Raso Pietro, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
dell’art.192 cod.proc.pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.
Essendo stata dichiarata la prescrizione delle altre violazioni, risultava affermata la penale
responsabilità dell’imputato soltanto in relazione all’utilizzo delle fatture emesse dalla “Gaia srl”
nell’anno 2006 e di cui al n.3 del capo a).
Con i motivi di appello era stato evidenziato che le tre fatture emesse nel dicembre 2006
corrispondevano a lavori effettivamente svolti in favore di detta società.
La Corte territoriale si è limitata ad affermare che l’inesistenza delle operazioni emergesse
dalla denuncia della Bonfanti, dalla mancata annotazione in contabilità e dall’assenza dì
documentazione bancaria, senza tener conto che, come risultava dal verbale di constatazione
della G.d.F. di Sesto Calende, la predetta società “Gaia” era stata dichiarata fallita in data
14/2/2008, per cui non poteva essere rinvenuta alcuna documentazione.
Peraltro, per affermare l’inesistenza delle operazioni, era stato fatto riferimento solo agli
accertamenti della G.d.F.
Né aveva tenuto conto la Corte territoriale che il Raso era imputato anche in altro
procedimento per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 8 D.L.vo 74/200, per aver, in concorso con
la Bonfanti, emesso nel periodo dal 13/9/2006 al 30/9/2007 fatture per operazioni inesistenti,
dal quale era stato mandato assolto ex art.530 cpv. cod.proc.pen. (nei confronti della Bonfanti
era stata invece pronunciata sentenza di applicazione pena ex art.444 cod.proc.pen.).
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.597, comma 4, c.p.p.. nonché la
mancanza ed illogicità della motivazione.
La Corte territoriale, nel rideterminare la pena a seguito della declaratoria di prescrizione,
ha indicato come pena base, per il capo a), punto c), quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione,

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RITENUTO IN FATTO

aumentandola poi di un mese di reclusione per il capo a), punto d), e di un ulteriore mese
uno di reclusione per il reato di cui al capo b).
A parte il fatto che non esiste un punto d) dell’imputazione ascritta al capo a), per cui
l’aumento di un mese di reclusione per tale capo è illegittimo, la Corte territoriale non ha
tenuto conto che per la fattura emessa il 13/09/2006, era maturata la prescrizione; sicchè
anche la pena base andava congruamente ridotta in considerazione della intervenuta
declaratoria di prescrizione. Di fatto la Corte di Appello ha, quindi, proceduto ad una
“reformatio in peius” della sentenza di primo grado.
Infine, i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio non erano certo inammissibili o
infondati.

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.Quanto alla inesistenza delle operazioni, riportate nelle fatture emesse dalla “G.A.I.A. srl”,
la Corte territoriale, ha, innanzitutto rinviato alla condivisibile motivazione della sentenza di
primo grado, che aveva già evidenziato, sulla base della testimonianza del M.Ilo
Giamberardino, che a)l’oggetto sociale della “G.A.I.A.” (gestione di servizi, assunzione di
appalti di pulizia, intermediari di trasporto) non prevedeva prestazioni analoghe a quelle
documentate nelle fatture di cui alla contestazione (generico riferimento a “consulenza,
vigilanza, custodia”), b) la sede legale ed operativa della predetta risultava inesistente (in
Milano, via California, vi era solo un ufficio abbandonato), c) le fatture non risultavano
annotate nella contabilità della società emittente, d) non vi era traccia di pagamenti da parte
della “Raso srl”. Inoltre la legale rappresentante della Gaia, Bonfanti Marina, aveva
disconosciuto le fatture, presentando denuncia-querela (pag.3-4 sent-Trib.).
La Corte territoriale, nel richiamare siffatta motivazione, si è limitata ( in presenza per di più
di generici rilievi in ordine alla effettività di lavori “di organizzazione e pulizia cantieri”) a
ribadire che la oggettiva falsità delle fatture emergesse inequivocabilmente dalla denuncia
presentata dalla Bonfanti, dalla mancata annotazione in contabilità, dall’assenza di qualsiasi
traccia di pagamento,nonostante gli ingenti importi fatturati non certo suscettibili di pagamenti
in contanti.
2.1. E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale
occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorchè, quindi, le due
sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento
delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1
n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992,
Rv.191229; Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248
del 7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
Ed è altrettanto pacifico (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008, Bonarrigo,
Rv.241188) che se l’appellante “si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già
adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue
o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem e
trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente
Infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state
specificamente censurate dall’appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606
comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a
richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi
carico di argomentare sulla fallacia e inadeguatezza o non consistenza del motivi di
impugnazione”. (così anche Cass. Sez. 6 n.49754 del 21.11.2012, Casulli, Rv.254102; Cass.
sez. 6 n.28411 del 13.11.2012, Santapaolo, Rv.256435).
Anche più di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione
“per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente

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CONSIDERATO IN DIRITTO

4,4„

2.2. Il ricorrente anche, con il ricorso, oltre a richiedere una non consentita in questa sede
rivalutazione del materiale probatorio, si limita assertivamente a ribadire che le fatture
corrispondevano a lavori effettivamente svolti.
Ovvero richiama, per la prima volta in sede di legittimità e senza fornirne alcuna
documentazione, la intervenuta assoluzione dal reato di cui agli artt.110 cod.pen. e 8 D.L.vo
74/2000 (peraltro, secondo la stressa prospettazione difensiva, l’assoluzione avrebbe
riguardato solo le fatture emesse dal 13/09/2006 al 30/09/2007). A parte il fatto che il Raso,
al quale era addebitata l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ex art.2 D.L.vo
74/2000, a norma dell’art.9 medesimo D.L.vo, non era punibile a titolo di concorso nel reato
previsto dall’art.8.
La dichiarazione di fallimento della Gaia, intervenuta nel 2008, non risulta, poi, avere alcuna
incidenza in ordine al mancato rinvenimento in contabilità di traccia delle fatture.
3.Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale, avendo dichiarato la prescrizione
in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente ai punti a) e b) dell’imputazione, ha
correttamente rideterminato la pena con riferimento alle residue violazioni, partendo da una
pena base, per il reato ritenuto più grave di cui al capo a), punto c), di anni 1 e mesi 6 di
reclusione, ed aumentandola, a titolo di continuazione, di un mese di reclusione per la
violazione di cui al punto d) del capo a) e di un ulteriore mese di reclusione per il capo b).
E non vi è stata, certamente, violazione dell’art.597 comma 4 cod.proc.pen. (né in assoluto,
né con riferimento ai singoli “passaggi” di determinazione della pena), dal momento che il
Tribunale aveva irrogato la pena di anni 2 di reclusione, partendo da una pena base, per il
reato di cui al capo a), di anni 1 e mesi 9 di reclusione, ed aumentandola di mesi 3 di
reclusione per il reato di cui al capo b).
Vi è stata, quindi, in appello una riduzione della pena base, sia pure con riferimento al solo
punto c) dell’imputazione di cui al capo a), con un aumento di un mese di reclusione per il
punto d). Complessivamente la pena per il reato di cui al capo a) risulta ridotta di mesi 2 di
reclusione (pena questa corrispondente alle violazioni di cui ai punti a) e b), per le quali è
intervenuta declaratoria di prescrizione); anche l’aumento per il reato di cui al capo b) risulta
ridotto a mesi 1 di reclusione.
Né, infine, è esatto che il capo a) non contenga un punto d), risultando, in detto punto, il
riferimento al “Mod.Unico Sc.2007-Società di capitali 2006..”.
In ordine all’ eccepita omessa declaratoria di prescrizione quanto alla fattura emessa il
13/09/2006, il ricorrente non tiene conto che il reato contestato, relativo all’utilizzazione di
fatture per operazioni inesistenti, risulta commesso con la presentazione della dichiarazione
dei redditi nell’anno 2007.
4. La Corte territoriale, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento
ai precedenti penali anche specifici a carico dell’imputato.
E, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli
elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la
indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il
superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali
restano implicitamente disattesi e superati. Sìcchè anche in sede di impugnazione il giudice dì
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame
quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai
fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante
siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del
3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in
considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione
complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo,
disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
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esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. sez. 2 n.30838 del 19.3.2013, Autieri,
Rv.257056).

preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata
in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr.Cass.pen.sez.6 n.7707 del
4.122003).
5. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00,ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consiglier est.

Il Presidente

P. Q. M.

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