Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51014 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51014 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Usuelli Valerio, nato a Monza il 27/05/1971
Porta Edoardo Pietro, nato a Monza 11 27/03/1956
Caliri Rosa Maria, nata a Milano il 02/10/1952
avverso la sentenza del 03/06/2013
della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost.Proc.Gen.Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo dichiararsilfiaflWISSIblil i riczrsi;
udito il difensore,avv.Redentore Bronzino,anche in sost.avv.
Enrico Allegro,che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei
ricorsi.

1

Data Udienza: 11/11/2015

1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 03/06/2013, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Monza. emessa in data 27/09/2014, con la quale Usuelli Valerio,
Porta Edoardo Pietro, Caliri Rosa Maria erano stati condannati, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui agli artt.81 1 comma 2., cod.pen. e 2 D.L.vo
74/2000, rispettivamente ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Usuelli in
ordine agli anni di imposta 2003 e 2004 e nei confronti di Calìtri e Porta, limitatamente
all’anno di imposta 2003, perché i relativi reati risultavano estinti per prescrizione, e
rideterminava la pena inflitta in primo grado in mesi 4 di reclusione ciascuno, confermando
nel resto.
Dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale infondati i
motivi di appello.
Quanto ad Usuelli l’inesistenza delle operazioni, oggetto delle fatture dì cui all’imputazione,
emergeva dalle testimonianza di Chiusi. Nano, nonché de UI4 Gatti e cat-~a. Le
dichiarazioni del Chiusi erano poi utilizzabili, non potendosi ritenere il predetto imputato in
procedimento connesso ai sensi dell’art.12 lett.c) cod.proc.pen. (il reato di cui all’art.12
quinquies L.656/2002, del quale sarebbe imputato, non poteva ritenersi connesso
teleologicamente con il reato oggetto del presente procedimento). In ogni caso, avendo il
Chiusi reso dichiarazioni riguardanti la responsabilità di altri, ricorreva l’ipotesi prevista
dall’art.64 comma 3 cod.proc.pen„ per cui il predetto era stato correttamente sentito come
teste assistito.
Era però maturata la prescrizione in relazione ai reati commessi con riferimento agli anni di
imposta 2003 e 2004.
Riteneva, poi, la Corte territoriale che le pene accessorie fossero state correttamente
determinate con il ricorso ai criteri di cui all’art.133 cod.pen, dovendosi ritenere, secondo la
prevalente giurisprudenza, predeterminate per legge anche quelle indicate con un minimo ed
un massimo (con conseguente inapplicabilità dell’art.37 cod.pen.).
In ordine al Porta ed alla Caliri, rilevava la Corte territoriale che le dichiarazioni, auto ed
etero accusatorie (avendo riconosciuto che le fatture da lui emesse erano relative ad
operazioni inesistenti), rese da Chiusi Ivano, fossero logiche, coerenti e particolareggiate.
Tali dichiarazioni inoltre trovavano numerosi riscontri estrinseci nelle dichiarazioni rese dal
TVLlio Gatti in ordine alla inesistenza dell’operazione.
Anche per tali imputati era, però, maturata la prescrizione con riferimento al periodo di
imposta dell’anno 2003.
Per il residuo reato (anno di imposta 2006), stante l’incensuratezza degli imputati, la pena
andava fissata ,nel rninimo edittale, C-013 riduzkme di rikil terzo per 4e già concesse drcostanze
attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione Usuelli Valerio, a mezzo dei difensori, denunciando, con il primo
motivo la violazione di legge in ordine alla interpretazione dell’art.197 bis, comma
cod.proc.pen. con riferimento al’art.64 comma 3.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Chiusi,
assumendo che il predetto era stato correttamente sentito come teste assistito e non come
imputato di reato connesso (avendo reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri).
Anche a voler seguire tale assunto, le dichiarazioni erano comunque inutilizzabill non
essendo stati dati gli avvertimenti di cui all’art.64 comma 3 lett. c) cod.proc.pen. (sul punto vi
è contrasto giurisprudenziale).
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla mancata
f.:-e.-ncessione del ~fido della nw menziwe, benché sul punto con i motivi di appello fossefo
state sollevate specifiche doglianze.
Con il terzo motivo denuncia l’errata applicazione dell’art.37 cod.pen.
La Corte territoriale ha, erroneamente, disatteso i motivi di appello, con i quali si evidenziava
che la durata delle pene accessorie (non essendo predeterminata per legge) andasse
parametrata alla durata della pena principale a norma dell’art.37 cod.pen..
2.1. Con memoria, depositata in data 29/10/2015, Usuelli chiede l’applicazione della causa
di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.

2

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo del ricorso di Usuelli è fondato.
2.L’art. 37 cod. pen. prevede, nel caso in cui ad una condanna debba conseguire una pena
accessoria temporanea non espressamente determinata, che essa abbia una durata uguale a
quella della pena principale (anche se in nessun caso può oltrepassare il limite minimo e quello
massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria).
In relazione all’ipotesi in cui la pena accessoria fosse indicata con un limite minimo o
massimo di durata si erano formati due indirizzi interpretativi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.6240 del 27/11/2014, Basile, Rv.262328, hanno fatto
proprio il secondo orientamento.
Si legge in motivazione: “Non risulta decisivo l’argomento adoperato da Sez. F., n. 35729 dei
2013, cit., secondo cui, in presenza di una forbice applicativa, tra un minimo ed un massimo, il
legislatore abbia inteso dare applicazione ai principi costituzionali della individualizzazione e
funzione rieducativa della pena, demandando al giudice di merito una valutazione discrezionale
sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Anche ancorando la pena accessoria a quella principale, risultano rispettati, infatti, gli
indicati principi costituzionali, dal momento che di essi ha già tenuto conto il giudice di merito
nell’applicare la pena principale e, di riflesso, quella accessoria.
Deve quindi farsi ricorso alla interpretazione letterale, tenendo conto anche della
collocazione sistematica della norma.
Pena “espressamente determinata” è solo quella che sia stata indicata nella specie e nella
durata, come del resto confermato dall’art. 183 disp. att. cod. proc. pen. che consente di
rimediare, come si è visto, in sede esecutiva, in malam partem, alla omissione dell’applicazione
di una pena accessoria, purché essa sia «predeterminata nella specie e nella durata».
La determinazione o predeterminazione per legge presuppone, quindi, che non vi sia
margine di discrezionalità nell’applicazione della pena. E tanto certamente non si verifica
quando sia previsto un minimo ed un massimo entro il quale il giudice possa spaziare.
Ma, a ben vedere, nelle ipotesi alle quali fa riferimento l’indirizzo interpretativo sopra
indicato, non può parlarsi neppure di uno “spettro”, di una “forbice” o di un “intervallo”
edittale.

3

3. Propongono ricorso per cassazione Porta Edoardo Pietro e Caliri Rosa Maria, a mezzo del
difensore, denunciando la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché
la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Con i motivi di appello erano state dedotte specifiche doglianze in ordine all’assoluta
inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni di Chiusi Ivano, acquisite ex
art.197 bis cod.proc.pen.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che la testimonianza del predetto fosse
caratterizzate,, da alcune incertezze, ha ritenuto di giustificarle con cattivi ricordi dipendenti
dal tempo trascorso.
E non ha motivato minimamente su tutte le discrepanze e contraddizioni segnalate con
l’impugnazione e sulla differenza (rispetto a quelle rese in sede di indagini preliminari) delle
dichiarazioni rese in dibattimento in ordine ad altri imputati, per i quali era stata emessa
pronuncia assolutoria.
Alla inattendibilità intrinseca del Chiusi si aggiungeva l’assoluta mancanza di riscontri
esterni.
La Corte di merito ha ritenuto che tali riscontri andassero individuati nelle dichiarazioni del
M.lio Gatti, vanificandone poi la valenza con argomentazioni contraddittorie in ordine
all’effettiva sussistenza del contratto di intermediazione.
La motivazione è, altresì, contraddittoria e fondata sul travisamento della prova con riguardo
all’annullamento, disposto dall’Agenzia delle Entrate di Monza, dell’avviso di accertamento
relativo all’anno di imposta 2003.
I rilievi contenuti nell’atto di impugnazione in ordine alla veridicità dell’operazione sono stati
sostanzialmente elusi, attraverso una motivazione tautologica.
Anche in tema di trattamento sanzionatorio la motivazione è assolutamente generica.

3.Risultando le pene accessorie temporanee di cui all’art.12 D.L.vo 74/2000 determinate
solo nel minimo e nel massimo, trova applicazione i! disposto dell’art.37 cod.pen.
Esse quindi andavano parametrate alla durata della pena principale, e non, come ha
ritenuto la Corte territoriale, facendo ricorso ai criteri di cui all’art.133 cod.pen.
Bisognerebbe, quindi, procedere all’annullamento della sentenza sul punto. E tale
annullamento dovrebbe essere disposto anche nei confronti dei coimputati Porta e Caliri, a
norma dell’art.587 cod.proc. pen., essendo l’impugnazione fondata su motivi non
“esclusivamente personali” (in ogni caso, i ricorsi dei predetti non possono ritenersi
manifestamente infondati, soprattutto nella parte in cui viene censurata la motivazione in
ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del Chiusi ed al mancato esame dei rilievi
contenuti nell’atto di appello).
Senonchè, nel frattempo, è maturata la prescrizione. Per le residue violazioni, relative
all’anno di imposta 2006, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, è maturato in
data 30/04/2015 (dovendosi il reato ritenere commesso alla data dl 31/10/2007 – cfr.
sent. pag .27).
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

Significativamente il legislatore non adopera le preposizioni “da” “a”, cui ordinariamente
ricorre nell’indicare la pena edittale per i reati, ma sempre le parole “non inferiore” e “non
superiore” oppure “fino a”.
Ulteriore argomento letterale, che fa propendere per il secondo orientamento
interpretativo, è rappresentato dall’inciso finale del medesimo articolo 37 cod. pen., laddove si
specifica che «in nessun caso può oltrepassarsi il limite minimo e quello massimo stabiliti per
ciascuna specie di pena accessoria».
Non vi sarebbe stata, invero, necessità di tale precisazione, se il principio della uniformità
temporale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non avesse trovato
applicazione nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo della durata di ciascuna
specie di pena accessoria.
E’ quindi la norma stessa a stabilire implicitamente che il criterio in essa formulato trovi
applicazione anche quando sia previsto un minimo o un massimo.
Infine, ragioni riconducibili alla collocazione sistematica della norma confermano gli
argomenti di carattere letterale in precedenza evidenziati
L’art. 37 cod. pen. è norma di carattere generale che è collocata alla fine del Capo III del
Titolo II del Libro I del codice penale, riservato alle pene accessorie; è posto quindi come
norma di “chiusura” che trova applicazione in ogni ipotesi in cui il legislatore non abbia
diversamente stabilito, attraverso una indicazione precisa della durata della pena accessoria da
applicare. Ed infatti, quando il legislatore ha voluto indicare tale durata, lo ha espressamente
stabilito, come si ricava dal disposto dell’art. 29 cod. pen. in relazione all’interdizione perpetua
o temporanea dai pubblici uffici.
Con le espressioni “non inferiore”, “non superiore”, “fino a” si è, quindi, voluto soltanto
stabilire un limite invalicabile, nei minimo o nei massimo, senza alcuna indicazione della durata
della pena accessoria, e si è demandato al giudice di parametrarla a quella della pena
principale”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA