Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51013 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51013 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRATU ANTONIA N. IL 05/01/1944
GALIANO ALFREDO N. IL 03/01/1944
avverso la sentenza n. 3148/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r
che ha concluso per
(g._tk tce

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22/10/2013 ha riformato
la decisione emessa in data 17/5/2012 dal Tribunale di Salerno – Sezione
Distaccata di Mercato San Severino, ha riqualificato l’originaria imputazione di cui

380\01, in luogo della contestata lottizzazione abusiva ed ha rideterminato la
pena originariamente inflitta ad Antonia CARRATÙ ed Alfredo GALLIANO,
imputati in concorso tra loro, quali comproprietari committenti, anche degli
ulteriori reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 95 d.P.R. 380\01, per la
realizzazione, in zona sismica, classificata «El agricola semplice», di un immobile
suddiviso in più unità immobiliari destinate a civili abitazioni (acc. 2/4/2009).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per
cassazione tramite il loro difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio
di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente
valutato la segnalata ingerenza del Pubblico Ministero procedente nella
procedura di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per le opere
realizzate e che avrebbe impedito di portare a loro conoscenza le condizioni cui il
rilascio del titolo sarebbe stato sottoposto.
Per tali ragioni sarebbe stata richiesta la parziale rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, erroneamente negata dalla Corte di appello, al fine di escutere
nuovamente i funzionari comunali che nulla avevano riferito circa l’intervento del
Pubblico Ministero.
Aggiungono che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione
carente circa la ritenuta responsabilità di Alfredo GALLIANO ed in ordine
all’elemento psicologico del reato rispetto ad entrambi gli imputati.
Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 22/10/2015 la difesa ha presentato memoria con la quale chiede il
rinvio dell’odierna udienza al fine di poter procedere all’espletamento dei lavori
cui l’amministrazione comunale di Mercato San Severino avrebbe subordinato il
rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, permesso che verrebbe
successivamente prodotto a questa Corte.

al capo A) della rubrica quale contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b) d.P.R.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che l’istanza di rinvio non è stata accolta in
quanto, riferendosi ad una sanatoria «condizionata», di cui si dirà in seguito, non
appare giustificata.

2. Ciò premesso, risulta pacificamente accertato in fatto dai giudici del
merito che gli imputati avevano realizzato, in assenza di permesso costruire,
stante la decadenza di una concessione edilizia in variante per la costruzione di
un fabbricato rurale, un immobile suddiviso in più unità destinate ad abitazione. Il
tutto in violazione anche delle disposizioni per le costruzioni in zone sismiche e di
quelle sulle opere in conglomerato cementizio.
Lamentano i ricorrenti che l’intervento del Pubblico Ministero procedente
presso l’ufficio tecnico comunale avrebbe sostanzialmente impedito il rilascio di
una sanatoria per la quale i responsabili del suddetto ufficio, di cui veniva
richiesta nuovamente l’escussione, avevano già espresso parere favorevole.
Detto parere, sempre secondo i ricorrenti, prevedeva l’adempimento di
particolari condizioni alle quali essi avrebbero certamente provveduto se ne
fossero stati messi a conoscenza, conseguendo, così, il titolo sanante.
L’assunto è manifestamente infondato.

3.

Risulta dalla sentenza impugnata e se ne trae conferma dalla

documentazione allegata in copia al ricorso, che il Pubblico Ministero, rinvenuto
negli atti del procedimento, perché inviato in copia alla Procura, il parere
espresso ai fini della sanatoria, aveva segnalato al dirigente dello Sportello Unico
del Comune di Mercato San Severino la impossibilità del rilascio di una sanatoria
sottoposta a condizioni e lo aveva invitato ad ingiungere ai responsabili la
demolizione o la riduzione in pristino delle «parti dell’immobile che si ritengono
non sanabili opere da realizzare, in concreto, previa autorizzazione di questa
Autorità Giudiziaria».
Tale comunicazione è senz’altro fondata su un presupposto corretto (la
impossibilità di sottoporre la sanatoria a condizioni) ma giunge a conclusioni
2

1. Il ricorso è inammissibile.

errate laddove, nell’intimare al destinatario di porre in essere la procedura
demolitoria imposta dalla legge, ne limita sostanzialmente l’esecuzione alle sole
opere non sanabili.
È infatti indubbio che le opere abusive devono essere unitariamente
considerate nel loro complesso, senza che sia consentito scindere e considerare
separatamente i singoli componenti, la cui eliminazione potrebbe consentire di
ricondurre l’immobile ad una conformità con lo strumento urbanistico e la
disciplina edilizia che prima non aveva.

ritenersi in alcun modo sanabile stante l’evidente contrasto con lo strumento
urbanistico.
Neppure la riconduzione a conformità mediante l’eliminazione di alcune parti
o, come indicato nel parere dell’amministrazione comunale, la modifica della
destinazione d’uso previa demolizione e la riduzione del numero dei piani
avrebbero potuto determinare effetti sananti.

4. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, deve
escludersi la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal
fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi
aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla
disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, poiché tali provvedimenti
devono ritenersi illegittimi, in quanto l’articolo 36 d.P.R. 380\01 si riferisce
esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità
debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento
della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del
provvedimento consegue ad un’attività vincolata della P.A., consistente
nell’applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche
a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all’Amministrazione
medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (v. Sez. 3, n. 7405 del
15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro,
Rv. 260973; Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini e altro, Rv. 250477; Sez. 3 n.
23726 del 24/2/2009, Peoloso, non massimata; Sez. 3, n. 41567 del 4/10/2007,
P.M. in proc. Rubechi e altro, Rv. 238020; Sez. 3, n. 48499 del 13/11/2003, P.M. in
proc. Dall’Oro, Rv. 226897 ed altre prec. conf.).
Tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, devono pertanto essere
ribaditi.

5. Va ulteriormente precisato che la comunicazione del Pubblico Ministero,
diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti, non può definirsi quale

3

In altre parole, l’immobile realizzato è interamente abusivo e non poteva

ingerenza nei confronti dell’autorità amministrativa, atteso che il parere era stato
formalmente trasmesso alla Procura della Repubblica per conoscenza, avviando
così una doverosa interlocuzione nel corso della quale il Pubblico Ministero
procedente ha ritenuto di evidenziare, al responsabile del procedimento,
l’inevitabile illegittimità di un titolo abilitativo eventualmente emesso sulla base
di un parere fondato su presupposti palesemente errati.
Per tali ragioni la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è

6. La sentenza impugnata risulta parimenti corretta ed adeguatamente
motivata laddove giustifica la responsabilità di Alfredo GALLIANO sulla base del
fatto che lo stesso era il richiedente dell’originaria concessione edilizia,
proprietario dell’area ove insiste l’abuso edilizio, era presente, unitamente alla
figlia, all’atto del sopralluogo dal quale è poi scaturito il processo ed aveva
delegato la moglie alla presentazione della domanda di sanatoria.
Si tratta, come è evidente, di un complesso di elementi che la
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto significativi ai fini dell’accertamento
della responsabilità del proprietario (o comproprietario) dell’area ove insistono gli
abusi edilizi nel caso in cui non sia anche formalmente il committente delle
opere.
Tali elementi sono stati infatti individuati nella piena disponibilità, giuridica e
di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova
costruzione (principio del “cui prodest”); nei rapporti di parentela o di affinità tra
l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario, nell’eventuale presenza “in loco”
del proprietario dell’area durante l’effettuazione dei lavori; nello svolgimento di
attività di materiale vigilanza sull’esecuzione dei lavori; nella richiesta di
provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; nel particolare regime patrimoniale
fra coniugi o comproprietari; nella fruizione dell’opera secondo le norme
civilistiche dell’accessione ed in tutte quelle situazioni e quei comportamenti,
positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove
circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo
presente pure la destinazione finale della stessa. Grava inoltre sull’interessato
l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti
di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n.
35907 del 29/05/2008, Calicchia, non massimata, che riporta anche gran parte
degli esempi sopra indicati e ampi richiami a precedenti pronunce. Conf. Sez. 3,
n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625; Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012,
Zeno, Rv. 253065).
Successivamente, si è ulteriormente precisato che ai fini del

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stata correttamente ritenuta superflua dalla Corte territoriale.

disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei
lavori nel reato urbanistico occorre escludere l’interesse o il suo consenso alla
commissione dell’abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle
condizioni di impedirne l’esecuzione (Sez. 3, n. 33540 del 19/6/2012, Grilli, Rv.
253169).
Dkalcuni tra gli elementi appena indicati la Corte del merito ha, come si è
detto, correttamente tratto la convinzione della penale responsabilità del

7. Per ciò che concerne, infine, l’elemento soggettivo del reato, va rilevato
che si versa in ipotesi di reati contravvenzionali, configurabili anche a titolo di
mera colpa, ravvisabile anche in tutti i casi di negligente acquisizione di
adeguate informazioni sulla disciplina applicabile alla tipologia di intervento
edilizio che l’agente ha intenzione di realizzare.
Nella fattispecie, la consapevolezza, in capo agli imputati, della illiceità degli
interventi eseguiti risulta evidente dalla presentazione della richiesta di
permesso di costruire in sanatoria e una tale evidenza non richiedeva certo una
specifica motivazione da parte dei giudici del merito.

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile *ricorsa e condannaTricorrena al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5.11.2015

ricorrente.

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