Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51012 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51012 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLETTA DOMENICO N. IL 01/08/1960
avverso la sentenza n. 2808/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
11/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e (.2.e_s
che ha concluso per
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o
i ‘t…c2-Ce‘_,S2)-

giak•Ap.:

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. C TC,2

Data Udienza: 05/11/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11/2/2014 ha confermato la
decisione con la quale, in data 11/3/2008, il Tribunale di quella città aveva
riconosciuto Domenico GALLETTA responsabile del reato di cui all’art. 73,

hashish, accertata in Bari il 18/11/2006) e, concessa l’attenuante di cui al comma
5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, lo aveva
condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di
multa.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen., lamentando che non sarebbe presente in atti alcuna traccia del pezzo
di sostanza stupefacente che sarebbe stata ceduta a terzi.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che, alla luce delle modifiche
normative apportate al d.P.R. 309\90, la sanzione irrogata averebbe dovuto
essere oggetto di nuova valutazione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso è
generico, in quanto contiene la mera reiterazione delle doglianze già formulate
nel corso del giudizio di primo grado e ribadite nel giudizio di appello, alle quali
hanno fornito puntuale risposta i giudici del gravame.
Nel censurare la sentenza impugnata, tuttavia, il ricorrente prescinde del
tutto dalle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale.
Il motivo di ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
1

comma 1 d.P.R. 309/90 (illecita detenzione di complessivi grammi 3,013 di

2. A diverse conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo
motivo di ricorso
Con modifica legislativa intervenuta ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 2014, n.10, la fattispecie circostanziale di cui al comma 5
dell’art. 73 d.P.R. 309\90 è stata resa ipotesi autonoma di reato, sottraendola così
al giudizio di comparazione fra circostanze. La disposizione è stata poi oggetto di

modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, la quale è intervenuta sull’impianto
sanzionatorio dell’art. 73, comma 5 riducendo le pene (reclusione da sei mesi a
quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329, in luogo della reclusione da
uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000) riconducendole
sostanzialmente, per ciò che concerne le “droghe leggere”, alla originaria
formulazione
La sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 73, comma 5 d.P.R.
309\90, rimaste immutate anche dopo gli interventi modificativi, è stata già
riconosciuta dal giudice del merito.
Il regime sanzionatorio attualmente vigente risulta obiettivamente più
favorevole rispetto al precedente, stante l’illegalità sopravvenuta della pena
inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative.
La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio per
la rideterminazione della pena.

3. Rileva tuttavia il Collegio che, nelle more del presente giudizio, risulta
maturato il termine massimo di prescrizione, individuabile in sette anni e sei mesi
in considerazione dei limiti edittali di pena ora previsti per l’autonomo reato
contemplato dall’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90.
I fatti per cui è processo risultano accertati il 18/11/2006 e la prescrizione
risulta conseguentemente maturata, in assenza di periodi di sospensione e
considerato che è stata contestata la recidiva semplice, il 18/5/2014.

4. Di tale evenienza deve pertanto dare atto questa Corte disponendo
conseguentemente l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perché
il reato è estinto per prescrizione.

successiva modifica ad opera del decreto 20 marzo 2014, n. 36, convertito con

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in data 5.11.2015

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