Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51011 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51011 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAKBUICHY OMAR N. IL 01/01/1971
avverso la sentenza n. 864/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
e g)._

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 25/1/2013 ha confermato
la decisione con la quale, in data 6/12/2011, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di quella città aveva riconosciuto Omar LAKBUICHY responsabile

accertati in Corciano, 11/3/2011).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta l’eccessività della pena
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per i motivi di seguito
specificati.

2. Va rilevato come la pena irrogata, avuto riguardo alla sentenza n. 32 del
2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel
testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate incostituzionali,
risulta illegale, atteso che la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto
della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce, per le sostanze stupefacenti
di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 (tra le quali rientra quella detenuta dal
ricorrente) la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.164 a
77.468 euro (nella fattispecie il calcolo della pena è stato effettuato sulla base
delle sanzioni previste prima della declaratoria di incostituzionalità);

3. Tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata
decisione limitatamente alla rideterminazione della pena.

1

di illecita detenzione di hashish in violazione dell’art. 73 d.P.R. 309\90 (fatti

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze
limitatamente alla rideterminazione della pena.

Così deciso in data 5.11.2015

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