Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51010 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51010 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANGACCI IVAN N. IL 21/05/1985
avverso la sentenza n. 856/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per k`g),s2.SLc.,9z,5 0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 25/1/2013 ha confermato
la decisione con la quale, in data 9/7/2012, il Tribunale di quella città aveva
riconosciuto Ivan FANGACCI responsabile di illecita detenzione di cocaina,

(fatto accertati in Gubbio, il 17/3/2012).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze
attenuanti generiche, denunciando la violazione di legge.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta l’eccessività della pena
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per i motivi di seguito
specificati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il diniego delle
circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dai giudici del
gravame sulla base del precedente penale specifico gravante sull’imputato.
La sentenza, sul punto, appare senz’altro immune da censure, atteso che il
giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o
sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento
esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego
delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la
conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è
suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati

ritenuta sussistente l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90

a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez.
6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

2. Occorre invece rilevare, riguardo alla determinazione della pena, di cui
tratta il secondo motivo di ricorso, che, nel caso in esame, come si è detto, la
condotta contestata è stata ritenuta dai giudici del merito come collocabile
nell’ambito del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90.

opera dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, la
fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90 è stata resa
ipotesi autonoma di reato, sottraendola così al giudizio di comparazione fra
circostanze.
La disposizione è stata poi oggetto di successiva modifica ad opera del
decreto 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio
2014, n. 79, la quale è intervenuta sull’impianto sanzionatorio dell’art. 73,
comma 5 riducendo le pene (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da
euro 1.032,00 a euro 10.329,00, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00).

3. Alla data della pronuncia della sentenza impugnata, l’art. 73, comma 5
non era ancora ipotesi autonoma di reato ed è stato applicato considerandolo
circostanza attenuante prevalente sulla contestata recidiva.
La pena confermata dalla Corte territoriale, dunque, deve ritenersi illegale,
in quanto il trattamento sanzionatorio è stato successivamente modificato dalle
disposizioni in precedenza richiamate in senso favorevole all’imputato.
L’illegalità sopravvenuta della pena può essere rilevata anche in questa sede
di legittimità (v. Sez. 4, n. 47020 del 21/10/2014, Fiorini, Rv. 260673 ed altre
prec. conf. )

4. Tale evenienza comporta l’annullamento con rinvio dell’impugnata
decisione limitatamente alla rideterminazione della pena, mentre il ricorso va
rigettato nel resto, con conseguente irrevocabilità della presente sentenza per
ciò che concerne l’accertamento del reato e della responsabilità.

Va a tale proposito ricordato che, con modifica legislativa intervenuta ad

-41

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze
limitatamente alla rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in data 5.11.2015

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