Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5101 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5101 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LAMELZA Alejandro 3osé, nato in Argentina il 21/7/1959
avverso la sentenza del 26/11/2012 del Tribunale di Ancona, sez. dist. di Jesi,
che lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda perché colpevole
del reato previsto dall’art.28 del d.P.R. n.303 del 1956, accertato il 2/11/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/11/2012 il Tribunale di Ancona, sez. dist. di Jesi ha
condannato il sig. Lamelza alla pena di 1.000,00 euro di ammenda perché
colpevole del reato previsto dall’art.28 del d.P.R. n.303 del 1956, accertato il
2/11/2007, avendo egli omesso di tenere presso il cantiere di lavoro gestito dalla
ditta “Edil Adriatica” il prescritto pacchetto di medicazione. Il Tribunale osserva
che il sig. Lamelza dopo la notificazione delle prescrizioni ha adempiuto alle
stesse acquistando il necessario pacchetto; egli ha, tuttavia, omesso di versare
la somma dovuta a titolo di sanzione e non estinto così il reato.

Data Udienza: 28/11/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Lamelza propone ricorso in sintesi
lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. insussistenza
del fatto per essere stata l’ispezione effettuata presso il cantiere in giorno
festivo e avere i giudici ignorato che il materiale di cantiere era stato
ricoverato in magazzino e solo per questo assente;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per essere carente in

pagamento, non risultando né la data di avvenuto deposito della
raccomandata e i motivi della mancata consegna; esiste solo notizia del
mancato ritiro per compiuta giacenza. Così che, costituendo il perfezionarsi
della notificazione dell’ammissione al pagamento della sanzione una
condizione di procedibilità, la sentenza deve essere annullata;
c. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riguardo
alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen.
e alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è palesemente infondato ed estraneo alla sfera del
giudizio di legittimità. Osserva la Corte che il ricorrente propone censure che
introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare
le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al
giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza,
secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta
Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

atti la prova dell’avvenuta notificazione del verbale di ammissione al

2. Quanto al secondo motivo, la Corte giudica infondata la censura.
Esaminati gli atti depositati all’udienza del 13/172012, che la Corte può visionare
in presenza di censura di natura processuale, si rileva che il verbale di ispezione
datato 15/12/2007 fu notificato in data 18/1/2008 all’indirizzo in esame e
ricevuto dalla figlia convivente. Risulta, poi, che successive comunicazioni furono
inesitate per assenza del destinatario, e ciò in data 29 febbraio e 12 marzo 2008.
Quanto alle ulteriori risultanze, il teste Pieroni escusso nel corso dell’udienza del
27/11/2012 ha riferito che le comunicazioni furono eseguito mediante doppio
invio di lettere raccomandate, cui fecero seguito le certificazioni di avvenuto

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deposito. E’ in atti la ricevuta della raccomandata che avverte il destinatario del
deposito dell’atto notificando.
3. Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricorso, posto che difetta
idonea motivazione in ordine alla concessione dei benefici di legge. Pacifica
essendo la concedibilità dei benefici ex art.163 e ss. cod. proc. pen., attesa la
incensuratezza dell’imputato di cui lo stesso Tribunale dà atto, è rimasta del
tutto prova di risposta la formale richiesta di concessione dei benefici formulata
in sede di conclusioni, come da indicazione contenuta nella stessa sentenza.

massimi sono spirati nelle more del presente grado di giudizio, e precisamente
nel mese di marzo del 2013, con conseguente estinzione del reato. La sentenza
deve pertanto essere annullata senza rinvio ex art.620 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reao estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 28/11/2013

4. La fondatezza del motivo impone di rilevare che i termini prescrizionali

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