Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5101 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5101 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCARELLO VINCENZO N. IL 14/06/1961
avverso l’ordinanza n. 5185/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 18 novembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Napoli rigettava l’istanza, proposta dal condannato Vincenzo Zuccarello, finalizzata
ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare,
ritenendo di non poter formulare un giudizio positivo in ordine alla possibilità del
suo reinserimento sociale mediante le misure richieste.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento; ha rappresentato di
avere sempre mantenuto condotta irreprensibile in carcere e di versare in
condizioni di salute precarie perché invalido civile ed avente diritto al differimento
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 cod. pen..

Considerato in diritto

L’impugnazione è manifestamente infondata.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato
alle misure alternative richieste in ragione della gravità dei reati di corruzione e
calunnia, per i quali stava espiando pena detentiva, dei precedenti penali riportati
per il delitto di furto e della mancata prospettazione della possibilità di svolgere
attività lavorativa, né altro impegno avente funzione risocialízzante. Ha concluso
per l’impossibile formulazione di un giudizio prognostico di reinserimento del
detenuto nel contesto sociale e di astensione dalla futura commissione di ulteriori
condotte criminose.
1.1 A fronte di una considerazione della personalità del condannato e della
sua storia criminale completa ed aderente ai dati di fatto disponibili, il ricorso
oppone circostanze non previamente dedotte al Tribunale di Sorveglianza in ordine
alle precarie condizioni di salute nelle quali il ricorrente verserebbe, tali da
giustificare il differimento dell’esecuzione della pena detentiva. Trattasi però di
profilo fattuale, oltre che allegato in modo del tutto generico per la mancata
specificazione delle patologie sofferte e dei conseguenti effetti invalidanti, non
previamente rappresentato ai giudici di merito e non apprezzabile direttamente da
questa Corte di Cassazione per i limiti intrinseci al sindacato di legittimità, volto a
riscontrare violazioni della legge sostanziale o processuale e la tenuta logica del
percorso motivazionale dei provvedimenti giudiziari.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa
1

2.Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

9

delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA