Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51009 del 05/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51009 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARNABEI RITA N. IL 02/12/1949
avverso la sentenza n. 2737/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( 3- LQL
che ha concluso per Qc
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 05/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7/4/2014 ha confermato la
decisione con la quale, in data 28/1/2013, il Tribunale di quella città aveva
affermato la responsabilità penale di Rita BARNABEI in ordine al reato di cui
10-ter d.lgs. 74\2000, per omesso versamento, nei termini di legge,
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per
l’anno di imposta 2005, per un ammontare pari ad euro 104.768,00.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2 cod. pen.,
rilevando che la norma oggetto di contestazione sarebbe entrata in vigore
successivamente alla condotta contestata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione, assumendo che i giudici del merito non avrebbero accertato la
sussistenza dell’elemento psicologico del reato
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che deve preliminarmente rilevarsi come, con l’art. 8,
comma 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22\\10\2015, la
soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter d.lgs. 74\2000 sia stata elevata a
duecentocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
Nella fattispecie in esame, come si è rilevato in premessa, l’importo evaso è
inferiore alla somma indicata, ammontando ad euro 104.768,00.
2. Tale evenienza risulta pertanto assorbente rispetto ad ogni altra questione
prospettata in ricorso e, stante l’insussistenza del fatto contestato, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio.
1
all’art.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in data 5.11.2015