Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51006 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51006 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NJIE DAMBA N. IL 18/05/1995
avverso la sentenza n. 3031/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
12/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per..
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/11/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12/2/2014, ha applicato a Danba
NJIE, imputato del reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 (commesso in
Roma, 11/2/2014), la pena, concordata con il Pubblico Ministero, di mesi 10 e

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione personalmente l’imputato

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 129 cod.
proc. pen, lamentando l’assenza di motivazione in punto di sussistenza delle
condizioni di applicabilità della menzionata norma codicistica.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata deve comunque
essere annullata per i motivi di seguito specificati.
Va preliminarmente osservato che il ricorso risulta connotato da estrema
genericità.
Va altresì ricordato che, nella motivazione della sentenza di patteggiamento,
il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (cfr. Sez. 6, n. 15927 del
1/4/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Non è pertanto apprezzabile, nel provvedimento impugnato, la dedotta
carenza motivazionale.

2. Occorre tuttavia rilevare, con riferimento alla pena applicata dal giudice
del merito, che nel caso in esame, come si è detto, la condotta contestata è stata
ritenuta come collocabile nell’ambito del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90.
Invero, con modifica legislativa intervenuta ad opera dell’art. 2 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, la fattispecie circostanziale di cui al comma
5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90 è stata resa ipotesi autonoma di reato, sottraendola
1

giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

così al giudizio di comparazione fra circostanze.
La disposizione è stata poi oggetto di successiva modifica ad opera del
decreto 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio
2014, n. 79, la quale è intervenuta sull’impianto sanzionatorio dell’art. 73,
comma 5 riducendo le pene (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da
euro 1.032,00 a euro 10.329,00, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00).

già ipotesi autonoma di reato, sebbene non fossero ancora intervenute le
modifiche che avrebbero poi portato la pena, prevista nella reclusione da uno a
cinque anni e multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00, a quella della reclusione
da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, in quanto
le modifiche sono state apportate con la legge 16 maggio 2014, n. 79 con la
quale, come si è detto, è stato convertito il d.l. 36/2014.
Il giudice del merito ha, nella fattispecie in esame, determinato la pena
partendo da una pena base di anni 2 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa,
giungendo, previa riduzione per le attenuanti generiche e per il rito, alla pena
finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

4. La pena applicata, dunque, deve ritenersi illegale, in quanto il trattamento
sanzionatorío è stato successivamente modificato dalle disposizioni in
precedenza richiamate in senso favorevole all’imputato.
L’illegalità sopravvenuta della pena può essere rilevata anche in questa sede
di legittimità (v. Sez. 4, n. 47020 del 21/10/2014, Fiorini, Rv. 260673 ed altre
prec. conf.)

5.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio

disponendo, altresì, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli
atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in data 5.11.2015

3. Alla data della pronuncia della sentenza impugnata, l’art. 73, comma 5 era

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