Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51005 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51005 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMPIFERRO DANTE N. IL 17/06/1980
avverso la sentenza n. 222/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 11:
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/4/2014 ha confermato
la sentenza con la quale, in data 10/7/2010, il Tribunale di Termini Imerese aveva
Dante ROMPIFERRO

affermato la responsabilità penale di

per violazione

grammi di hashish, suddiviso in quattro involucri, 8,48 grammi di marijuana,
divisa in tre involucri e 0,63 grammi di cocaina, in unica confezione (fatti
accertati in Campofelice di Roccella il 21/2/2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla quantificazione della pena inflitta, che la Corte
territoriale avrebbe confermato senza tenere conto degli effetti conseguenti alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per
contestuale detenzione di specie diverse di stupefacente.
Il primo giudice, nel quantificare la pena, ha individuato la pena base in anni
sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ridotta, per le circostanze attenuanti
generiche e per il rito, ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di
multa.
La sentenza del Tribunale è stata pronunciata prima dell’intervento della
Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, del decreto-legge 30

dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
1

dell’art. 73, comma 1 d.P.R. 309\90, conseguente all’illecita detenzione di 383, 50

i ncostituzi onali
La previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della
Corte costituzionale, stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e
IV dell’art. 14, la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.164
a 77.468 euro (nella fattispecie, il calcolo della pena è stato effettuato sulla base
delle sanzioni previste prima della declaratoria di incostituzionalità).
La Corte territoriale, nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato
dal primo giudice, ha ritenuto ininfluente, nel caso di specie, considerata non

Corte costituzionale in ragione della presenza, tra gli stupefacenti sequestrati,
anche di cocaina, sostanza compresa nelle altre tabelle.
I giudici del gravame, inoltre, hanno ritenuto detto trattamento sanzionatorio
più favorevole per l’imputato.

2. Tale assunto può essere certamente condiviso, in quanto la pena irrogata,
individuata nel minimo edittale, è comunque più vantaggiosa rispetto a quella di
anni otto di reclusione ora applicabile con riferimento al più grave reato
concernente la detenzione di cocaina sulla quale andrebbe poi calcolata la
continuazione per la detenzione dell’hashish e della marijuana.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato,
con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 5.11.2015

configurabile l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, la decisione della

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