Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51004 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51004 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAGANI PIERFRANCESCO N. IL 06/11/1966
avverso la sentenza n. 14425/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P Ceix-k-r.e__.1-9-eSg2
che ha concluso per Q ° Q.L, ,Q3? Pjuz.),-S0 ..C.tLkit& ZUaiLF’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. V

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14/3/2014 ha affermato la
responsabilità penale di Pierfrancesco LAGANI, che ha condannato alla pena
dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 30, legge 394\91, per aver effettuato la

d’acqua ricadente nella riserva marina «Parco sommerso di Gaiola» (in Napoli,
10/8/2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che il giudice del merito gli avrebbe concesso di ufficio la
sospensione condizionale della pena, non richiesta, senza specificarne le ragioni
e che tale concessione, considerata anche l’esiguità della pena, contrasterebbe
con il suo concreto interesse, in quanto comporta conseguenze più gravose.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in
relazione alla valutazione delle emergenze processuali da parte del giudice del
merito, il quale, peraltro, avrebbe negato l’attendibilità delle prove a discarico
sulla sola scorta delle dichiarazioni del verbalizzante che aveva proceduto al
controllo.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che al giudice penale
è certamente consentito di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della
pena, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia stabilito, che, nell’esercizio di
tale potere, il giudice possa far prevalere, sul contrario interesse dell’imputato a
non giovarsi del beneficio in relazione alla lievità della sanzione inflittagli, una
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navigazione e l’ormeggio, con un natante a motore di sua proprietà, su specchio

valutazione in concreto sulla utilità della concessione dello stesso per la finalità di
prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell’istituto (cfr. Sez.
4, n. 15688 del 29/1/2015, Jordan, Rv. 263136; Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015,
D U, Rv. 264074; Sez. I., n. 8560 del 18/11/2014 (dep. 2015), Merenda, Rv.
262553; Sez. 5, n. 1136 del 5/4/2013 (dep. 2014), Held, Rv. 258822; Sez. 3, n.
11091 del 27/1/2010, Di Rosa e altri, Rv. 246440; Sez. 1, n. 26633 del
10/06/2008, Zara, Rv. 240858).
Merita di essere inoltre ricordato che altre decisioni hanno posto in evidenza

ricorso proposto, nei casi di sentenza nella quale il beneficio sia stato concesso
d’ufficio a seguito di condanna a pena dell’ammenda e relativa a
contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., in quanto l’art. 5, comma
secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata
dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede
l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di
condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro
modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (v. Sez. 4, n. 18072 del
12/2/2015, Blasco, Rv. 263439; Sez. 4, n. 15680 del 02/12/2014 (dep. 2015),
Premoli, Rv. 263133; Sez. 4, n. 51754 del 18/11/2014, Spinelli, Rv. 261579; Sez.
3, n. 22477 del 4/11/2014 (dep. 2015), Lanzo, Rv. 263623; Sez. 3, n. 21753 del
25/02/2014, D’Amico, Rv. 259722).

2. Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il ricorrente non
pone neppure la questione del pregiudizio conseguente l’iscrizione nel casellario
della condanna, riferendosi, al contrario, al pregiudizio derivante dal non poter
nuovamente fruire del beneficio concesso, in questa occasione, per una pena
obiettivamente modesta.
Vero è che, nella fattispecie, il giudice del merito non ha motivato in ordine
all’interesse o meno dell’imputato, il quale non aveva richiesto il beneficio, ad
ottenerlo nonostante la condanna alla sola pena pecuniaria, verosimilmente in
ragione dell’intervento della Corte costituzionale del quale danno conto le
pronunce in precedenza richiamate, ma non può certo parlarsi di mancanza o
difetto di motivazione, avendo il Tribunale specificato che la sospensione
condizionale della pena (e la non menzione della condanna) venivano concesse
in ragione dell’incensuratezza dell’imputato e dell’occasionalità della condotta,
effettuando, dunque, la prognosi di non recidività richiesta dalla legge.
Neppure può dirsi meritevole di tutela l’interesse, manifestato in ricorso, a

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la carenza di interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità del

preservare il beneficio per eventuali condanne future a pene maggiormente
afflittive.

3. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, pur potendosi
affermare che una lesione di un interesse giuridico qualificato legittima
l’imputato a impugnare la sentenza con la quale viene riconosciuto il beneficio
della sospensione condizionale, proprio perché il presupposto è la natura
dell’interesse, non può essere censurata la sentenza che la concede in ragione

poiché non è in alcun modo tutelabile una prospettiva criminosa da parte
dell’imputato (così Sez. 3, n. 39406 del 20/6/2013, Germani, Rv. 256698; Sez. 6,
n. 6074 del 20/11/2003 (dep. 2004), Lo Faso, Rv. 227946; Sez. U, n. 6563 del
16/3/1994, Rusconi, Rv. 197535).
A tale principio, pienamente condiviso, il Collegio intende pertanto dare
continuità rilevando, conseguentemente, l’inammissibilità del motivo di ricorso.

4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo
motivo di ricorso, il quale sì presenta articolato interamente in fatto, con richiami
ad atti del processo la cui consultazione è preclusa a questa Corte, non essendo
compito del giudice di legittimità quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del
giudice del merito.
Invero, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli
passaggi della ricostruzione fattuale della vicenda e dell’attribuzione della stessa
alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e
coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo
e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il
riesame nel merito della sentenza impugnata.
In ogni caso, il giudice del merito ha specificato nel dettaglio le ragioni del
proprio convincimento ed ha puntualmente analizzato le risultanze
dibattimentali, dando atto delle deduzioni difensive e dei motivi per i quali la
versione dei fatti fornita dall’imputato non veniva condivisa.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che non presentano
cedimenti logici o manifeste contraddizioni, cosicché la decisione impugnata può
superare indenne il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile

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della utilizzabilità del beneficio nell’eventualità della commissione di futuri reati,

a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5.11.2015

spese del procedimento e della somma di euro L000,00 (mille) in favore della

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