Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5100 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5100 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLLICA ALDO N. IL 29/08/1973
avverso l’ordinanza n. 12467/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso l’ordinanza dell’Il
dicembre 2013 del Magistrato di Sorveglianza di Firenze di revoca nei confronti di
Aldo Mollica della misura alternativa della detenzione presso il domicilio ai sensi
della legge nr. 199/2010, e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione,

2. L’interessato ha dedotto a fondamento della proposta impugnazione che il
provvedimento di revoca aveva ricostruito in modo parziale la vicenda, non aveva
considerato quanto argomentato con la memoria difensiva in ordine all’avvenuta
assunzione di farmaci inducenti sonnolenza, ragione per la quale era prescritto che i
controlli sulla sua presenza presso l’abitazione fossero preceduti da avvisi telefonici,
cosa che non si era verificata in data 16/10/2013, mentre in data 30/11/2013 il
contatto era avvenuto su utenza telefonica errata. In entrambe le occasioni egli si
era trovato a casa, ma profondamente addormentato e non aveva avvertito il suono
del campanello.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1. Dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
del Ministero della Giustizia risulta che in data 30 giugno 2014 il ricorrente è stato
scarcerato per la compiuta esecuzione della pena detentiva inflittagli. Pertanto,
essendo cessato il rapporto esecutivo, al momento è venuto meno ogni interesse
attuale e concreto ad ottenere una pronuncia sull’impugnazione proposta.
Ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Suprema.

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