Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 510 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 510 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORDELLA DIANA N. IL 21/07/1962
avverso la sentenza n. 10580/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito e, in particolare, la Corte territoriale ha rigettato i
motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto, tra l’altro, che gli interventi di cui
alla contestazione non necessitavano del permesso di costruire, di aver agito per ragioni di
necessità ai sensi dell’art.54 c.p. (attese le condizioni di salute del genitore) e chiesto la
riduzione della pena;
– che in ordine al primo punto la sentenza ha correttamente osservato che gli interventi
richiedevano il permesso di costruire, comportando la modifica di destinazione d’uso del garage
in civile abitazione; in ordine al secondo l’assoluta carenza di prove dell’asserito stato di
necessità; in ordine al terzo che la pena risultava adeguata alla pluralità delle violazioni
commesse ed all’entità delle opere realizzate abusivamente;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunciando
violazioni di legge e vizi di motivazione, che, nonostante i rilievi contenuti nella memoria
10.10.2013, si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni, già sottoposte
all’esame dei giudici di merito e disattese, come si è visto, con motivazione corretta in fatto ed
in diritto ed immune da vizi logici;
– che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 .
Così deciso in Roma il 25.10.2013

– che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19.6.2012, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata in data 26.10.2010, con la quale Cordella Diana era stata
dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett.b), 83 e 95 DPR 380/0, a lei ascritti, per
aver eseguito lavori di trasformazione di un garage in abitazione, di chiusura di un vano scale
ed altri interventi comportanti la modificazione del prospetto dell’edificio preesistente, in zona
sismica, senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle altre disposizioni di legge
citate, e condannata alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 35.000,00 di ammenda; in parziale
riforma della sentenza la Corte territoriale ha, però, concesso il beneficio della non menzione
della condanna;

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