Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51 del 30/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORTOLOTTO GIOVANNI N. IL 13/04/1951
avverso la sentenza n. 55/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1 Bortolotto Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, in sede
di rinvio da questa suprema Corte, dalla Corte d’appello di Venezia, in data 31-102014, con cui sono state dichiarate sussistenti le condizioni per la consegna del
Bortolotto all’autorità giudiziaria spagnola, a seguito di mandato di arresto
europeo.emanato da quest’ultima, ai fini dell’azione penale, il 18 maggio 2012, per
economici spagnollr fino a tutto l’anno 2004, alla condizione che il medesimo, dopo
essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente
pronunciata nei suoi confronti dalla magistratura spagnola.
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 18 lett. n. I. 69/05,
poiché il Bortolotto era astrattamente giudicabile in Italia, per il reato di truffa
commesso in Spagna, sia in forza dell’art 9 cod. pen. sia in forza del microsistema
derogatorio a quest’ultima norma costituito dalla I. 69/05, nel suo complesso. Egli
dunque non può essere consegnato all’autorità spagnola per un reato che è
prescritto secondo l’ordinamento italiano e per il quale, conseguentemente, qualora
la querela fosse stata presentata in Italia, l’autorità giudiziaria italiana avrebbe
dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. D’altronde, se
la presentazione di istanza o di querela fosse richiesta in concreto, qualora esse
venissero proposte, ricorrerebbero, per effetto dell’obbligatorietà dell’azione
penale, le ipotesi di cui all’art. 18 lett. m) , 0) , q), ostative comunque alla consegna,
indipendentemente dalla prescrizione. Atteso pertanto che il reato era giudicabile in
Italia e che il MAE, relativo a reati di truffa consumatisi entro il luglio 2004, è
intervenuto il 18 maggio 2012, allorché era già decorso il termine prescrizionale, la
consegna del Bortolotto va rifiutata.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. L’ad 18 lett n), come già rilevato da Cass. , Sez. fer. 298-2013,Bortolotto, emessa nell’ambito di questo stesso processo, prevede
congiuntamente, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale
della disposizione , il ricorrere di due condizioni : la possibilità di giudicare in
Italia i fatti per i quali l’euromandato è stato emesso e l’intervenuta

il reato di truffa continuata, commesso a Barcellona R/in danno di operatori

prescrizione del reato. I due requisiti sono strettamente correlati poiché la
ratio della norma è quella di inibire la consegna della persona richiesta ove si
versi in una situazione nella quale, qualora si fosse proceduto in Italia, il
processo sarebbe ineludibilmente approdato ad una declaratoria di non
doversi procedere per estinzione del reato. In tal caso, infatti, sarebbe
incongruo dare corso alla richiesta di consegna laddove, nell’otticai. fisiologicas
dell’instaurazione del procedimento in Italia, il soggetto sarebbe andato
2. Deriva dalla suindicata ratio che il requisito della giudicabilità in Italia va
inteso nella sua concretezza, come possibilità effettiva di assoggettare
l’interessato ad azione penale nel nostro Paese, e non in senso astratto, in
una prospettava di avvio dell’azione penale meramente potenziale e teorica.
Non avrebbe infatti alcun senso rifiutare la consegna in una situazione nella
quale l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata in Italia per
mancanza delle condizioni di procedibilità di cui all’art 9 co 2 cod. pen.Ove
manchi la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della
persona offesa, viene infatti meno la giudicabilità del fatto in Italia e si
riespande la regola generale in forza della quale l’operatività della
giurisdizione e l’attivazione della pretesa punitiva costituiscono prerogative
dello Stato nel territorio del quale il fatto-reato è stato commesso e non dello
Stato di cui l’imputato è cittadino. Ragion per cui, a ben vedere, è priva di
fondamento la distinzione fra giudicabilità in astratto e in concreto: o
sussistono le condizioni di procedibilità di cui all’art 9 cod. pen. e allora il
delitto comune commesso dal cittadino all’estero è perseguibile in
Italia;oppure le predette condizioni non sussistono e allora il delitto non è
perseguibile in Italia e si riespande la regola generale, di cui è espressione il
disposto dell’ 6 cod. pen., secondo cui la cognizione di ogni fatto —reato spetta
allo Stato nel territorio del quale esso è stato perpetrato.Opinando
diversamente, d’altronde, si perverrebbe alla conclusione,evidentemente
incongrua, secondo la quale in relazione a qualunque delitto comune del
cittadino all’estero va rifiutata la consegna poiché qualunque delitto comune
del cittadino all’estero è astrattamente giudicabile in Italia,a norma dell’art. 9
co 2 cod. pen. Una corretta ermeneutica del disposto dell’art. 18 lett. n.) I.
69/05 induce invece a ritenere che la consegna debba essere rifiutata
esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità
di cui all’art. 9 cod. pen., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di
2

esente da conseguenze penali.

giudicare il fatto oggetto del mandato d’arresto europeo in Italia: l’azione
penale non è stata però esercitata nel nostro Paese e, secondo l’ordinamento
italiano, il reato è estinto per prescrizione: onde il reo va esonerato da
conseguenze penali.
3. Ben distinte dall’ipotesi sin qui esaminata sono invece le previsioni di cui
all’art 18 lett. m), o) e q) I. 69/2005, richiamate dal ricorrente ma
completamente estranee alla problematica in disamina. L’ad 18 lett m)
sentenza irrevocabile, per gli stessi fatti,da uno degli Stati membri dell’Unione
europea. L’ad 18 lett o) riguarda invece l’ipotesi- esattamente opposta a
quella esaminata- nella quale, per lo stesso fatto oggetto dell’euromandato,
sia in corso un procedimento penale in Italia, nei confronti della persona
ricercata. La lettera q) prevede infine l’ipotesi in cui sia stata emessa, in Italia,
sentenza di non luogo a procedere: ipotesi, come si vede, che sono connotate
da una radicale alterità rispetto a quella contemplata dall’art. 18 lett n) e che
si collocano pertanto al di fuori del perimetro della presente disamina.
4. Nel caso di specie, il giudice a quo ha dato atto dell’insussistenza delle
condizioni di procedibilità di cui all’art 9 co 2 cod. pen., onde il reato non era
giudicabile in Italia.Non ricorrono pertanto i presupposti per il rifiuto di
consegna ex art 18 lett. n.) I. 69/05. Correttamente quindi la Corte d’appello
ha disposto l’accoglimento della richiesta.
5.11 ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I. 69/05.

PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 22 co 5 I.
69/05.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 30-12-2014.

concerne infatti l’ipotesi in cui la persona ricercata sia stata giudicata, con

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