Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gennaro CECERE, nato a Qualiano il 11 luglio 1954;

avverso l’ordinanza del 15 gennaio 2015 pronunciata da Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le
opposizioni presentate, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dal
ricorrente e dal terzo CPM S.r.l. avverso l’ordinanza di confisca di tre immobili e
12 sexies,

comma 1, decreto-legge n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992, in
relazione alla condanna divenuta definitiva per i delitti di usura continuata in
concorso, commessi in epoca anteriore prossima al 31 marzo 2001 e in data
anteriore prossima al 31 dicembre 2001 (nonché in relazione al delitto di tentata
estorsione aggravata in concorso commesso in data anteriore prossima al 31
dicembre 2001 e in data anteriore prossima al 1 gennaio 2002).
2. Ricorre Gennaro Cecere, a mezzo del difensore avv. Tiziana Bellani, che
chiede l’annullamento del provvedimento impugnato formulando tre motivi di
ricorso.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che l’ordinanza è affetta da nullità per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies,

DL n. 306/1992, sotto il profilo del nesso di derivazione dei beni confiscati

rispetto al reato contestato. Lamenta, altresì, l’assenza di motivazione.
2.2. Osserva, con il secondo motivo, che l’ordinanza è affetta da nullità per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies,

DL n. 306/1992, nonché da nullità per la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., con riferimento alla adempiuta dimostrazione della lecita
provenienza dei beni oggetto di confisca con specifico riferimento agli immobili
siti in Dossena e Martinsicuro.
2.3. Osserva, con il terzo motivo, che l’ordinanza è affetta da nullità per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies,

2

una autovettura emessa dal medesimo ufficio a norma dell’art.

DL n. 306/1992, nonché da nullità per la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., con riguardo alla lecita disponibilità dell’immobile di via Chopin.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

all’esito del quale è stata assunta l’ordinanza impugnata, la stessa va letta
unitamente all’ordinanza emessa de plano il 5 luglio 2013 con la quale è stata
disposta la confisca dei beni in discorso.
Dovendo analizzare le censure mosse nel ricorso si farà, dunque, riferimento
all’apparato motivazionale contenuto nell’ordinanza de plano, nonché in quella
assunta a seguito dell’opposizione proposta a norma dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen..
Preliminarmente, è opportuno rammentare che il ricorrente è stato
condannato in via definitiva, tra l’altro, per più ipotesi di usura e che dall’esame
della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 3 marzo 2004
(divenuta irrevocabile il 18.4.2004), che conferma la sentenza del GUP del
Tribunale di Milano del 28 febbraio 2003, emerge come lo stesso abbia, per tali
reati, percepito somme di denaro.
In conformità a tale premessa, il Pubblico ministero ha richiesto al giudice
dell’esecuzione, a mente degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc.
pen., l’applicazione della confisca ai sensi dell’articolo

12-sexies,

DL n.

306/1992; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa de plano in data 5
luglio 2013, ha ordinato la confisca di tre immobili e di una autovettura.
È, quindi, indubbia l’esistenza di un nesso tra la sentenza di condanna per i
delitti di usura e il provvedimento di confisca di cui oggi si discute.
Parimenti è doveroso evidenziare che gli accertamenti di natura tributaria sui
quali si fonda l’ordinanza impugnata non vengono confutati in sede di ricorso,
tanto che può darsi per acquisito che il ricorrente non ha presentato alcuna
dichiarazione dei redditi nel periodo intercorrente tra il gennaio 2002 il dicembre
2011.
1.2. In proposito, quindi, può essere richiamato il costante orientamento di
legittimità secondo il quale «la confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8
giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e
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1.1. Va premesso che, per la natura propria del procedimento esecutivo

presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima
assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella
prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio
ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o
applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne

articolo, è necessario accertare, quanto al

fumus commissi delicti,

l’astratta

configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e,
quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle
medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la
sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del
soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita
provenienza dei beni stessi» (Sez. 6, Sentenza n. 26832 del 24/03/2015,
Simeoli, Rv. 263931).
Prima di esaminare dettagliatamente i motivi di ricorso, va evidenziato che il
Collegio condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale «in
tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, D.L.
8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n.
356, dalla accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato
ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione

(iuris tantum) di

illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato
sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la
legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi
proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al
patrimonio legittimamente accumulato» (Sez. 2, Sentenza n. 29554 del
17/06/2015, Fedele, Rv. 264147).
Con riferimento alla data di acquisizione dei beni suscettibili di confisca, deve
essere rammentato, con le precisazioni che saranno fra poco esposte,
l’orientamento di legittimità espresso da SU Montella secondo il quale «la
condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno
1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356
comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un
lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i
proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e,
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consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale

dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di
talché, essendo irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al
reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto
che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è
intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato»

1.2.1. Deve essere subito precisato che la massima sopra riportata, tratta
dalla sentenza SU Montella, non da’ conto di alcuni importanti elementi che si
rivelano imprescindibili per determinarne l’esatta portata.
Innanzitutto, la decisione è stata assunta in sede cautelare, tanto che risulta
del tutto estraneo al caso deciso (la massima è stata tratta da un passaggio della
motivazione che non contiene, infatti, alcun riferimento alla sentenza di
condanna) qualsiasi riferimento alla circostanza che gli acquisti fossero stati
effettuati «in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta
condanna».
Nel caso oggetto della sentenza SU Montella, poi, una parte dei beni colpita
da sequestro ex art. 12-sexies, DL n. 306/1992, era stata acquistata negli anni
1994 e 1995 e cioè in un periodo di tempo in cui erano stati posti in essere
alcuni episodi delittuosi dell’usura per la quale si procedeva ed in relazione alla
quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, tanto
che detti episodi di reato erano stati individuati nel periodo intercorrente tra il
1990 e il 1999, dunque in un ambito temporale che ricomprendeva gli acquisti
sospetti.
Così ricostruito il contenuto della sentenza SU Montella, deve concludersi che
essa non consente di affermare l’irrilevanza della data di acquisto dei beni
rispetto alla data di commissione del reato, dovendosi, piuttosto, indagare la
rilevanza del tempo con riguardo alla persistenza del sospetto di illecita
accumulazione, essendo illogico escludere detto sospetto per i beni acquistati
nell’arco temporale in cui il delitto è stato commesso.
Vanno, in proposito, tenuti distinti due diversi ambiti temporali: uno relativo
agli acquisti effettuati in data anteriore al reato e uno concernente gli acquisti
effettuati in epoca successiva ad esso.
1.2.2. In ordine agli acquisti successivi alla data di consumazione del reato,
il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la
5

(Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 dep. 2004, Montella, Rv. 226490).

confisca prevista dall’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere

disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di
condanna, giacché, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di
tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall’altro, si
attribuirebbero al giudice dell’esecuzione compiti di accertamento tipici del

263096).
Rispetto a tale condivisibile principio, è utile precisare, tuttavia, che deve
aversi riguardo non tanto alla data di pronuncia della sentenza, quanto piuttosto
alla data di irrevocabilità della sentenza.
Infatti, è del tutto ragionevole affermare che la presunzione d’illecita
accumulazione, introdotta dall’art.

12 sexies, DL n.306/1992, trova il proprio

fondamento nell’accertamento, definitivo, della commissione di uno dei delitti
indicati nel medesimo articolo, tanto che, in quest’ottica, assume carattere
assorbente l’epilogo della vicenda processuale: soltanto l’irrevocabilità della
sentenza di condanna determina il momento fino al quale opera la presunzione.
Deve, quindi, ritenersi che il giudice dell’esecuzione possa disporre la
confisca prevista dall’art.

12 sexies,

D.L. 8 giugno 1992, n.306, dei beni

acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché fino a tale momento
opera la presunzione d’illecita accumulazione del patrimonio.
Va, in ogni caso, ricordato che resta esclusa dall’operatività dell’indicato
principio «l’ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla
sentenza ma con denaro che risulti essere stato in possesso del condannato
prima della sentenza» (così, in motivazione, Sez. 2, Sentenza n. 46291 del
06/11/2012, Polinti, Rv. 255239). In questo caso il bene, acquistato in epoca
successiva al passaggio in giudicato della sentenza, è assoggettabile a confisca,
ma è richiesto uno specifico accertamento sulla circostanza che le risorse
finanziarie impiegate per l’acquisto fossero nella disponibilità del condannato in
epoca anteriore.
1.2.3. Per quanto riguarda, invece, gli acquisti effettuati prima del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna, la giurisprudenza è incline a riconoscere
l’assoggettabilità a confisca del patrimonio acquisito prima e durante il reato, con
il limite della «ragionevole distanza» da esso.
6

giudizio di cognizione» (Sez. 1, Sentenza n. 12047 del 11/02/2015, Nikolla, Rv.

In proposito, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo il
quale «in tema di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. n. 306 del
1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima
acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di
ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/

antecedente alla sua commissione» (Sez. 1, Sentenza n. 41100 del 16/04/2014,
Persichella, Rv. 260529).
Come si è visto al paragrafo n. 1.2.1., la sentenza Su Montella non
costituisce ostacolo alla previsione di una tale limitazione, in termini di
ragionevolezza, dell’ambito temporale entro cui opera il sospetto di illecita
accumulazione.
2. Fatte le sopra riportate doverose premesse, possono, finalmente, essere
esaminati i motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 12-sexies, DL n. 306/1992, sotto il profilo del
nesso di derivazione dei beni confiscati rispetto al reato contestato, è fondato
poiché viene censurata, seppure con argomentazione non sempre di facile
lettura, l’interpretazione della norma di legge da parte del giudice dell’esecuzione
il quale ha errato nell’ordinare la confisca di beni acquisiti in data successiva al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Come si è visto al paragrafo n. 1.2.2., non ricadendo sotto la presunzione di
illecita accumulazione i beni acquistati in data successiva al passaggio in
giudicato della sentenza, il ricorso va accolto con riferimento agli immobili siti in
Dossena e Martinsicuro che sono stati acquistati nel corso dell’anno 2008, oltre
quattro anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per usura
e che, quindi, non possono essere attinti dalla misura ablativa.
In proposito, tuttavia, deve tenersi presente che la mancata presentazione
della dichiarazione dei redditi impone di verificare la provenienza delle risorse
finanziarie utilizzate per detti acquisti, al fine di escludere che esse derivino dal
reato.
Va, quindi, disposto l’annullamento con rinvio al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano che procederà a nuovo giudizio, con specifico
7

estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente

riguardo alla verifica della provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per
l’acquisto dei beni situi Dossena e Martinsicuro.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente i medesimi beni siti in Dossena e
Martinsicuro, resta, quindi, assorbito.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso, attinente i beni siti in Milano, via

2.3.1. La difesa premette che l’appartamento di via Chopin era stato
acquistato dal ricorrente, unitamente alla prima moglie, nel dicembre dell’anno
1985 al prezzo di Lire 130.000.000, pagato per lire 42.505.453 all’atto del rogito
e per la restante parte mediante mutuo fondiario.
L’appartamento in questione è stato poi venduto nel 2002 alla società CPM
S.r.l. di cui è titolare Marco Braga, descritto quale fraterno amico del ricorrente,
per il dichiarato prezzo di euro 128.000.
La difesa afferma, ripetutamente, che si tratta di una vendita effettiva e non
simulata. In relazione a tale negozio, peraltro, è emerso che del prezzo pattuito
sono stati corrisposti soltanto euro 72.127,76, utilizzati per estinguere la quota
residua del mutuo fondiario.
A dire del ricorrente il pagamento del prezzo di vendita dell’immobile
sarebbe stato effettuato in contanti (per la restante parte del prezzo dovuto, pari
a euro 55.872,24).
È, altresì, emerso – in maniera non contestata – che il ricorrente ha
continuato a occupare l’appartamento e ha utilizzato anche un box sito nel
medesimo edificio sempre di proprietà della indicata società, per asserite ragioni
di amicizia, in mancanza di un valido titolo.
A giudizio della difesa, quindi, sarebbe stata fornita ampia prova della
legittima provenienza dei beni suddetti, nonché del reale ed effettivo
trasferimento dell’appartamento alla società.
2.3.2. Il giudice dell’esecuzione ha motivato in ordine alla inattendibilità
delle giustificazioni offerte circa la disponibilità dei beni sulla base della
considerazione che:
– il ricorrente ha la disponibilità degli immobili senza alcun apparente valido
titolo;

8

Chopin, è fondato.

– il ricorrente ha esercitato alcuna senza soluzione di continuità il possesso
dell’appartamento, del quale era proprietario, nonostante la modificazione della
titolarità giuridica di esso a seguito della vendita alla società CPM S.r.l.;
– il ricorrente ha mantenuto la residenza nell’appartamento;

non risulta provato il pagamento del prezzo dell’immobile perché,

argomentazioni svolte dalla società CPM S.r.l., il saldo prezzo sarebbe stato di
fatto «sconnputato» a compensazione del mancato pagamento della occupazione
dell’appartamento da parte del ricorrente, occupazione avvenuta in assenza di
qualunque valido titolo giustificativo, elementi questi da cui è stata dedotta la
effettiva disponibilità del bene in capo al ricorrente;
– il ricorrente appare formalmente privo di redditi pur avendo movimentato
per contanti e assegni sul proprio conto la complessiva somma di euro
1.142.631;
– il ricorrente risulta titolare di fatto dell’immobile e dell’annesso box,
anch’esso intestato alla medesima società e occupato dal veicolo nella
disponibilità del ricorrente, veicolo pure oggetto di confisca, tanto che ha ivi
mantenuto la residenza propria e della famiglia;
– il patente contrasto tra le versioni del ricorrente, che afferma di avere
ricevuto il saldo in contanti in varie rate, e della società, che afferma (si veda
verbale udienza) che il saldo non è stato corrisposto perché trattenuto a
«scomputo» della «locazione», dimostrano che il bene è nella completa
disponibilità del ricorrente.
2.3.3. Tanto premesso, con riferimento a quanto si è visto al paragrafo n.
1.2.3., è corretta l’argomentazione difensiva che evidenzia la notevole distanza
tra la data di acquisto dell’appartamento in via Chopin, avvenuto nel 1985, e la
data del reato (rectius: della sentenza di condanna passata in giudicato).
In proposito manca qualsiasi attività di ricostruzione della capacità
patrimoniale, riferita alla data di acquisito, che consenta di affermare
l’inesistenza di adeguati redditi o patrimoni.
Tale lacuna andrà colmata in sede di rinvio, con adeguata estensione degli
accertamenti patrimoniali, restando fortemente indiziato di simulazione il
trasferimento del bene effettuato a favore della CPM S.r.l. nel 2002, con
contestuale rientro dello stesso nella disponibilità del ricorrente.
9

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, come si desume dalle

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale
di Milano.

Così deciso il 19 dicembre 2016.

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