Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 51 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 51 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIUSEPPE N. IL 09/09/1965
avverso la sentenza n. 802/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
-19
fg L L 4
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/09/2013

avverso la sentenza della Corte
1. Greco Giuseppe ricorre per cassazione
d’appello di Cagliari , in data 5-2-13, con la quale è stata confermata, in punto
di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al
delitto di cui all’art 570 cp per aver corrisposto saltuariamente e con notevole
ritardo la somma di euro 680 , dovuta mensilmente a Sciascia Monica, come
disposto dal Presidente del Tribunale di Cagliari, in data 9-12-2004, a titolo di
mantenimento della stessa e dei figli minori , così privandoli dei mezzi di
sussistenza. In Sant’Antioco dal dicembre 2004 al 16-6-2006.
2. Il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso , violazione dell’art 570 cp , che
non incrimina il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice civile. Il
Greco ha corrisposto somme di danaro ai familiari : occorreva pertanto verificare
che esse fossero sufficienti al soddisfacimento delle esigenze primarie degli
aventi diritto. La signora Gila , madre della persona offesa, ha addirittura
dichiarato che solo nell’ultimo mese prima della sua deposizione la figlia non ha
ricevuto le somme che le spettavano.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di
motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle
parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428).
3.1.Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato , richiamando anche la
motivazione della sentenza di primo grado, come , sulla base delle dichiarazioni
della Sciascia , risulti certa sia la capacità economica del Greco , che esplicava
attività lavorativa come carabiniere, sia la violazione degli obblighi verso i familiari ,
non essendo sufficiente che egli abbia sporadicamente corrisposto delle somme ,
peraltro inferiori a quanto stabilito in sede di separazione e , comunque , al
fabbisogno della famiglia , con particolare riferimento ai figli minori. E’ poi
i

RITENUTO IN FATTO

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI
EURO 1000 ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-9-13.

ininfluente che altri abbiano contribuito al sostentamento dei familiari , come riferito
dalla persona offesa e dalla madre. Nulla , per converso, il Greco ha provato circa la
corresponsione, con regolarità, di somme sufficienti al mantenimento della moglie e
dei figli.
3.2 Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto
il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacché questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da questo compiute,
se coerenti, sul piano logico , con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si
sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv203767).
4. Corrette sono altresì le conseguenze che i giudici di merito hanno tratto , sul
terreno giuridico , dalle risultanze processuali. Costituisce infatti ius receptum , nella
giurisprudenza di questa Corte, che la minore età dei figli integri , in re ipsa, una
condizione di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di assicurare loro i
mezzi di sussistenza ( ex plurimis , Cass. Sez VI 28-10-2008 n 4372 , Guida al dir.
2009, n. 12, 67; Sez. VI 23 settembre 2008 n. 38125 , Guida al dir. 2008 , n. 47 , 93) ;
obbligo che non viene meno qualora a ciò provveda l’altro genitore o un terzo ( ex
plurimis , Cass. Sez VI 28-10-2008 n 4372 , Guida al dir. 2009, n. 12, 67; Sez. VI 23
settembre 2008 n. 38125 , Guida al dir. 2008 , n. 47 , 93).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

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