Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5099 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5099 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEACSU IONUT COSTIN N. IL 14/10/1979
avverso l’ordinanza n. 2655/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 27 febbraio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna rigettava l’istanza, proposta dal condannato Ionut Costin Neacsu,
finalizzata ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà e lo
ammetteva alla detenzione domiciliare, ritenuta misura più adeguata al livello di
pericolosità dell’istante.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al disposto degli artt. 27, 49 Cost., della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 94 D.P.R. nr. 309/90. Secondo il
ricorrente, nonostante le positive valutazioni e relazioni dell’U.E.P.E. e del Ser.T.
territorialmente competente, il Tribunale aveva rigettato l’istanza di concessione
della misura più ampia sulla base di due relazioni trasmesse dai Carabinieri,
peraltro non così significative, perché non contestualizzate dal momento che,
nonostante le segnalate violazioni, il Magistrato di Sorveglianza non aveva assunto
alcun provvedimento di natura ablatoria rispetto alla misura in corso, né aveva
ripristinato la detenzione. Anche le altre circostanze segnalate erano innocue.
Inoltre, era contraddittorio e contrastava con la finalità rieducativa della pena,
nonché col principio di proporzionalità di cui alla Carta di Nizza, escludere il
ricorrente dal beneficio dell’affidamento terapeutico quando aveva in corso già da
un anno un trattamento di recupero dalla dipendenza da cocaina, aveva dimostrato
un buon senso critico rispetto al reato commesso, aveva mantenuto uno stile di vita
regolare ed incentrato sugli impegni familiari, si era astenuto dall’assunzione di
droga.

Considerato in diritto

L’impugnazione è manifestamente infondata.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato
alle misure alternative di più ampio contenuto in relazione ad una pluralità di
argomenti. Ha valorizzato in senso negativo per l’istante la recente commissione del
reato per il quale stava espiando la pena e la condotta non immune da rimproveri
tenuta in regime di arresti domiciliari. A tal fine ha esposto che in un’occasione egli
era stato controllato in un ristorante, situato a distanza da qualsiasi servizio ove
potesse soddisfare le sue esigenze primarie, come gli era consentito, mentre in
altra circostanza era stato sorpreso presso la sua abitazione in stato di ubriachezza
ed aveva tenuto un comportamento alterato ed aggressivo verso gli agenti
intervenuti per il controllo.

1

2.Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

1.1 Ha però riscontrato l’assenza di ulteriori pendenze giudiziarie e
l’atteggiamento corretto tenuto mediante l’accudimento dei figli minori e
l’osservanza del trattamento terapeutico presso il Ser.T. per il superamento della
dipendenza da cocaina, elementi positivi che hanno indotto ad applicargli la misura
alternativa della detenzione domiciliare.
1.2 In tal modo ha rilevato, seppur senza averlo ben esplicitato nel proprio
percorso argomentativo, la pericolosità sociale dell’istante, tale da rendere inidonee

maggiormente limitativo della libertà personale, nell’esercizio dei poteri
discrezionali di valutazione, propri del giudice di merito, ha piuttosto individuato la
detenzione domiciliare quale misura alternativa più adeguata.
1.3 I giudici di merito hanno dunque tenuto in adeguato conto le informazioni
negative sulla sua personalità e sui suoi comportamenti, fornite dalla polizia
giudiziaria, che il ricorrente pretende siano sottoposte al vaglio critico da parte di
questa Corte per sminuirne il rilievo e per approdare ad una soluzione diversa e più
favorevole, operazione interdetta per i limiti intrinseci al sindacato di legittimità,
volto a riscontrare violazioni della legge sostanziale o processuale e la tenuta logica
del percorso motivazionale dei provvedimenti giudiziari.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

alle esigenze del caso le più ampie misure richieste in via principale: per l’effetto

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