Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50981 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50981 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABRICINO SALVATORE N. IL 11/02/1980
avverso l’ordinanza n. 22015/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
642-1
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4>a,o(r,

oe-k

rt eye47

ku

c/1-32-0i0

aa

kifensokkvv4-

ev.

1′ ,, A4kilLasssi,931,Q1r•

orz àL )

at.e-e_91)AA~Vo .A.c.k

c

2

vi 4,1 Lult_ 04,:tas

Data Udienza: 21/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 22.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di ricorso nell’interesse di FABRICINO Salvatore avverso la
ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11.1.2013

con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in ordine al delitto di cui all’art. 74 co. 1, 2, 3 e 5 d.p.r. n.
309/90 avendo partecipato ad un sodalizio criminoso facente capo al
clan ABBINANTE, con ruolo di organizzatore e di cassiere, incaricato
anche di corrispondere gli stipendi settimanali agli affiliati per conto di
un’autonoma associazione, controllata direttamente dal suo nucleo
familiare stabilmente legata per la fornitura della droga in notevoli
quantitativi al gruppo ABBINANTE.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:
2.1.violazione dell’art. 273 co. 1 e 1 bis, 292 c.p.p. e art. 74 co. 1 d.p.r.
n. 309/90 e art. 125 co. 3 c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. b),c) ed e)
c.p.p.. avendo il Tribunale confermato la gravità indiziaria in assenza di
indicazioni provenienti a suo carico dai collaboratori di giustizia,
risultando solo il VIZIOLI aver raccontato gli acquisti di droga effettuati
personalmente presso il ricorrente, null’altro potendosi desumere dal
compendio intercettivo e, segnatamente, dalle conversazioni in cui
emergono le inconcludenti pretese di «mensilità» del PERRELLA
Bruno; come pure dalle altre captazioni relative alla collaborazione del
PIANA contenenti apprezzamenti sull’ingiusto coinvolgimento della sua
famiglia. Inoltre, mancherebbe qualsiasi descrizione in ordine alle
mansioni che ricondurrebbero al ruolo organizzativo ascritto al
ricorrente. Ancora, analogo vizio dovrebbe riconoscersi in relazione alla
aggravante di cui all’art. 74 co. 3 d.p.r. n. 309/90 non riconoscendosi il
percorso argomentativo che collegherebbe il nucleo familiare e lo stesso
PERRELLA agli ABBINANTE. Assoluta carenza di motivazione è
ravvisabile in ordine alla aggravante di cui al comma 5 dell’art. 74 d.p.r.
n. 309/90 in assenza di qualsiasi indicazione di indizio al riguardo.
2.2. violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per l’adozione di formule di
stile prive di concreto riferimento all’attualità delle esigenze.
3. Il ricorso è inammissibile.
1

dal GIP distrettuale di Napoli – confermava parzialmente detta ordinanza

4. Il primo motivo è inammissibile svolgendo una critica alle ragioni di
fatto poste a base della riconosciuta gravità indiziaria, giustificata in
modo logico e privo di vizi giuridici, attraverso – particolarmente – le
propalazioni del VIZIOLI e dell’ANNUNZIATA che indicano il ricorrente
come stabilmente coinvolto nel traffico illecito – il primo indicandolo
quale gestore della «piazza di spaccio» facente capo alla sua
abitazione ed il secondo indicando per pratica diretta anche la complicità
del fratello Eduardo. Del tutto corretta è, poi, la valutazione quale

ricorrente ed al fratello Eduardo la sintomatica responsabilità della
corresponsione di « mensili» agli affiliati attraverso la specifica
vicenda del PERRELLA Bruno; come pure quella emergente dall’allarme
del gruppo FABRICINO per la rivelata (essendo ancora coperta da
segreto) collaborazione del PIANA, nell’ambito della quale era additata la
piazza di spaccio gestita dal PERRELLA in collegamento con gli stessi
FABRICINO. E’ lo stesso interlocutore del PERRELLA, FABRICINO
Salvatore ad indicare il fratello Eduardo coinvolto nel traffico illecito.
5. Generica è la censura in ordine al ruolo organizzativo, rispetto alla
relativa giustificazione appena ricordata.
6. Quanto alle aggravanti di cui al comma 3 e 5 DPR n. 309/90
costituisce orientamento costante quello secondo il quale , vi è carenza
di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con
essi, l’indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del
fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 5,
Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 Rv. 233219 Imputato: Oberto.) e,
in particolare, il tribunale del riesame,chiamato a decidere soltanto se,
in ordine al reato per il quale è stata emessa l’ordinanza impugnata,
siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non
può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza
aggravante, salvo che da quest’ultima dipenda in modo specifico la
legittimità della disposta misura

(Sez.

1,

Sentenza n.

6226

del

06/11/1997 Cc. Rv. 209177 P.G. in proc.Iannicelli ed altri), cosicchè i
motivi a riguardo delle aggravanti in parola sono inammissibili per
carenza di interesse.
7. Il secondo motivo è inammissibile perchè generico ed in fatto – da un
lato – non confrontandosi con la specifica motivazione resa dal Tribunale,
per delitto in relazione al quale sussiste presunzione relativa in materia
di esigenze ed adeguatezza della misura carceraria, in ordine alla
necessità di recidere efficacemente i legami associativi che hanno
2

riscontro del propalato del compendio intercettivo che ascrive al

consentito

la

realizzazione

della

grave

condotta

delittuosa,

contrassegnata dal peculiare ruolo riconosciuto al ricorrente,
riconosciuto operante fino al 2010.
6. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21.11.2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA