Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50981 del 17/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50981 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Acampora Maria, n. a Agerola il 19 dicembre 1944
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 14 novembre 2014;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Eduardo V. Scardaccione, che ha concluso per la riqualificazione del fatto come
minaccia, e l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla sola
quantificazione della pena;
udito l’avv.to Maria Cuomo del foro di Torre Annunziata di fiducia che soi associa
alle richieste del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Acannpora Maria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Napoli in data 14 novembre 2014 con la quale è stata parzialment confermata la sentenza del Tribunale di Napoli in data 3 luglio 2008, di
condanna limitatamente al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) e 178 lett.c) cod. proc. pen. Omessa notifica della fissazione dell’udienza di appello agli avv.ti difensori Mascolo e

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Data Udienza: 17/09/2015

Maria Cuomo. La ricorrente lamenta l’omessa notifica ai difensori di fiducia, del
decreto di citazione per la celebrazione del processo di appello fissato per
l’udienza del 18 luglio 2014; all’udienza del 14 novembre 2014 fissata per la rinnovazione della notifica all’imputata, nonostante la omessa notifica a entrambi i
difensori, la causa venne trattata e decisa. Tali circostanza concretizzano la nullità assoluta di cui all’art. 178 cod. proc. pen.
2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 606 lett.

La ricorrente deduce l’insussistenza degli elementi richiesti per l’affermazione
della sua penale responsabilità in ordine al reato di contestato, lamentando la
mancanza di una specifica querela
3. Violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 120,
336,337 c.p.
In ogni caso la dichiarazione di improcedibilità doveva essere dichiarata almeno
in ordine al reato di cui all’art. 594 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo emerge dagli atti prodotti che per
l’udienza di trattazione del 14 novembre 2014 nel decreto di citazione il difensore avv.to Maria Cuomo risulta già edotta, mentre il decreto di citazione venne
notificato a mano dell’imputata; il 14 novembre 2014 , l’avv.to Maria Cuomo ha
conferito una delega all’avv.to Massimiliano Sartore, dimostrando dunque di essere a conoscenza dell’udienza, ritenendo per rato e fermo il suo operato, e
chiedendo che il difensore eccepisca l’omessa notifica del decreto di citazione ai
difensori Mascolo e Maria non meglio specificata. Dal verbale di udienza emerge
che il sostituto processuale dell’avv.to Cuomo non ha eccepito nulla, mentre si è
riportato ai motivi di gravame, esclusivamente di merito, come si evince dall’atto
di ricorso per cassazione, ove sono stati integralmente trascritti.
Il motivo concernente l’omessa citazione dell’avv.to Mascolo e, comunque anche
dell’avv.to Maria Cuomo, ove si ritenga riferibile alla stessa l’indicazione “Maria”,
è manifestamente infondato, sia perché in realtà l’avv.to Cuomo deve ritenersi
essere stato ritualmente citato e rappresentato dal suo sostituto processuale cui
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e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p.p.

sono stati conferiti poteri pieni di rappresentanza e che ha esercitato il suo ministero in modo connpiuto,senza sollevare alcuna eccezione procedurale, sia perché
l’omessa citazione dell’avv.to Mascolo, codifensore, ove sussistente, configura
una nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata se non eccepita tempestivamente.
Il motivo dunque infondato e deve essere rigettato.

giudici d’appello sia esente da censure logico – giuridiche; nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state
proposte in appello. Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione
contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando la sua
deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado del procedimento una questione che aveva formato oggetto dì uno dei motivi di appello sui quali
la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici,
come è avvenuto nel caso di specie, con riferimento anche alla testimonianza
della persona offesa, che è stata valutata in maniera esaustiva, critica e completa. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso
per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a
norma dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen.,
sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
3. Per quanto riguarda la censura concernente la mancata proposizione della
querela essa è assolutamente infondata in quanto nel documento con cui la parte
offesa ha notiziato le forze dell’ordine per ben due volte viene indicato lo stesso
come denuncia – querela. In ogni caso tale motivo non era presente nei motivi
d’appello.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rom 1 settembre 2015
Il C
Gio

iere estensore

Il Presidente
F nco Fianqianese

2) per quanto riguarda il secondo motivo ritiene la Corte che il ragionamento dei

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