Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50980 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50980 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABRICINO EDUARDO N. IL 24/02/1981
avverso l’ordinanza n. 1481/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
le4te/sentite le conclusioni del PG Dott. P…20(0 R- LVE4.-fri
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Data Udienza: 21/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 6.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di ricorso nell’interesse di FABRICINO Eduardo avverso la
ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11.1.2013

con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in ordine al delitto di cui all’art. 74 co. 1, 2, 3 e 5 d.p.r. n.
309/90 avendo partecipato ad un sodalizio criminoso facente capo al
clan ABBINANTE, con ruolo di organizzatore e di cassiere, incaricato
anche di corrispondere gli stipendi settimanali agli affiliati per conto di
un’autonoma associazione, controllata direttamente dal suo nucleo
familiare stabilmente legata per la fornitura della droga in notevoli
quantitativi al gruppo ABBINANTE.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:
2.1.violazione dell’art. 273 co. 1 e 1 bis, 292 c.p.p. e art. 74 co. 1 d.p.r.
n. 309/90 e art. 125 co. 3 c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. b),c) ed e)
c.p.p.. avendo il Tribunale confermato la gravità indiziaria sull’unica
propalazione dotata di specificità facente capo al collaboratore PIANA
Giovanni, null’altro potendosi desumere dal compendio intercettivo e,
segnatamente, dalle conversazioni in cui emergono le inconcludenti
pretese di «mensilità» del PERRELLA Bruno; come pure dalle altre
propalazioni discordi, generiche e connotate da circolarità. Inoltre,
mancherebbe qualsiasi descrizione in ordine alle mansioni che
ricondurrebbero al ruolo organizzativo ascritto al ricorrente. Ancora,
analogo vizio dovrebbe riconoscersi in relazione alla aggravante di cui
all’art. 74 co. 3 d.p.r. n. 309/90 non riconoscendosi il percorso
argomentativo che collegherebbe il nucleo familiare e lo stesso
PERRELLA agli ABBINANTE. Assoluta carenza di motivazione è
ravvisabile in ordine alla aggravante di cui al comma 5 dell’art. 74 d.p.r.
n. 309/90 in assenza di qualsiasi indicazione di indizio al riguardo.
2.2. violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per l’adozione di formule di
stile prive di concreto riferimento alle vicende personali e familiari del
ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile.

1

dal GIP distrettuale di Napoli – confermava parzialmente detta ordinanza

4. Il primo motivo è inammissibile svolgendo una critica alle ragioni di
fatto poste a base della riconosciuta gravità indiziaria, giustificata in
modo logico e privo di vizi giuridici, attraverso le propalazioni del PIANA,
intraneo al gruppo ABBINANTE – che indica la famiglia FABRICINO
gestore della piazza di spaccio all’interno del lotto G , zona “castellette”,
individuando il ruolo di cassiere svolto dal ricorrente coadiuvando il
fratello Pasquale, nonché quelle di ANNUNZIATA Carmine – che riferisce

2010 dalle mani del ricorrente, del quale conosceva anche la vendita di
«fumo» ed «erba»,avendo la roccaforte nel lotto G di Scampia;
e, ancora, quelle di ILIANO Giovanni che indicava il ricorrente complice
di PERRELLA Bruno nel traffico di droga nel lotto G prima della faida. Del
tutto corretta è, poi, la valutazione quale riscontro del propalato del
compendio intercettivo che ascrive al ricorrente la sintomatica
responsabilità della corresponsione di << mensili» agli affiliati attraverso la specifica vicenda dei PERRELLA Bruno; come pure quella emergente dall'allarme del gruppo FABRICINO per la rivelata (essendo ancora coperta da segreto) collaborazione del PIANA, nell'ambito della quale era additata la piazza di spaccio gestita dal PERRELLA in collegamento con gli stessi FABRICINO. E' lo stesso interlocutore del PERRELLA, FABRICINO Salvatore ad indicare il fratello Eduardo coinvolto nel traffico illecito. 5. Generica è la censura in ordine al ruolo organizzativo, rispetto alla relativa giustificazione appena ricordata. 6. Quanto alle aggravanti di cui al comma 3 e 5 DPR n. 309/90 costituisce orientamento costante quello secondo il quale , vi è carenza dì interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 Rv. 233219 Imputato: Oberto.) e, in particolare, il tribunale del riesame,chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non può statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 06/11/1997 Cc. Rv. 209177 P.G. in proc.Iannicelli ed altri), cosicchè i motivi a riguardo delle aggravanti in parola sono inammissibili per carenza di interesse. 2 di acquisti di cospicui quantitativi di cocaina personalmente effettuati nel 7. Il secondo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto non confrontandosi con la specifica motivazione resa dal Tribunale, per delitto in relazione al quale sussiste presunzione relativa in materia di esigenze ed adeguatezza della misura carceraria, in ordine alla necessità di recidere efficacemente i legami associativi che hanno consentito la realizzazione della grave condotta delittuosa, contrassegnata dal peculiare ruolo ìt fcii.Tb al ricorrente, riconosciuto operante fino al 8. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 9. Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, 21.11.2013. 2010.

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