Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5098 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5098 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIS MARIO N. IL 01/10/1959
avverso l’ordinanza n. 1345/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
rigettava il reclamo proposto da Mario Floris, avverso il provvedimento del 14
ottobre 2013 , con il quale il Magistrato di Sorveglianza dì Cagliari aveva respinto la
rìchìesta di liberazione anticipata per il periodo daW8/05/2004 all’8/10/2006, dal
19/4/2007 al 19/4/2009 e dal 28/5/2012 al 28/5/2013, in ragione del compimento

periodo successivo a quello di osservazione, e della mancata dimostrazione della
sua partecipazione al percorso di rieducazione.
2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato personalmente per chiederne l’annullamento; in seguito il suo
difensore con memoria del 3/4/2014 ha lamentato violazione della legge nr. 354/75
come sostituita dall’art. 18 della legge nr. 663/86. In forza di tali disposizioni non si
deve confondere il mezzo, la liberazione anticipata, con il fine, costituito dal
reinserimento sociale, per cui non poteva essere ostativo alla concessione del
beneficio la commissione di un nuovo reato, la mancanza di un lavoro, di un reddito
o di un nucleo familiare, mentre assumeva rilievo il comportamento tenuto durante
l’espiazione della pena. Nel caso, le relazioni degli istituti penitenziari erano
positive, per cui la decisione impugnata, frutto dì una forzatura, era ingiusta ed
eccessivamente severa.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Secondo quanto emerge dal certificato rilasciato dal D.A.P. del Ministero della
Giustizia, il ricorrente in data 5/6/2014 è stato scarcerato per espiazione della pena
detentiva inflittagli. Poiché dunque al momento si è esaurito il rapporto esecutivo,
deve concludersi che egli non vanta più un interesse concreto ed attuale ad
ottenere la valutazione sul gravame proposto ed esime dal prenderne ìn
considerazione il merito; pertanto, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod.
proc. pen., il ricorso è inammissibile.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, 1’11

” s i

DE PQ S TATA

da parte dell’istante di fatti di notevole gravità, rilevanti sebbene commessi in

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