Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50976 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50976 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO SALVATORE N. IL 12/01/1972
avverso la sentenza n. 420/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
02/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eck oko CaalA
che ha concluso per it t z,A,tom~.V.,9eArt3ve ja, Keyrsp

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza dei 7.1.12 la Corte di appello dell’Aquila – a seguito di
gravame interposto dall’imputato DI LORENZO Salvatore avverso la
sentenza emessa il 11.2.2009 dal Tribunale di Teramo – ha confermato

reato di cui all’art. 73 d.p.r n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore i denunciando:
2.1.violazione dell’art. 546 c.p.p. non essendo identificabile il giudice che in sostituzione del presidente del collegio – ha sottoscritto la sentenza
senza menzionare la natura dell’impedimento.
2.2. mancata assunzione di prova decisiva per mancata rinnovazione del
dibattimento in relazione alla richiesta di perizia, avendo al riguardo la
Corte risposto in maniera non esaustiva.
3.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

4.

Non costituisce causa di nullità della sentenza la illeggibile sottoscrizione
del Presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione,
considerando che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art.
546 c.p.p., non implica che la firma debba essere apposta in maniera
tale da consentire l’individuazione del giudice o dei giudici da cui la
decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica;
né costituisce causa di nullità della sentenza la mancata o errata
indicazione dell’estensore o del relatore ( SEz. V, sent. n. 36712 del
20.4.2012, imp. Liuzzi, rv 253519).

5.

Nella specie, in calce alla sottoscrizione da parte del Magistrato, risulta l’
attestazione del competente funzionario che la predetta sottoscrizione è
avvenuta da parte del componente anziano del collegio in sostituzione
del presidente impedito perché collocato a riposo, cosicchè alcuna nullità
è ravvisabile nella specie.

6.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità non dimostrandosi,
rispetto alla complessiva motivazione che ha giustificato la destinazione
allo spaccio di almeno parte della droga trovata presso l’abitazione
dell’imputato.

7.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in
euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 21.11.2013.

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