Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50975 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50975 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 21/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAIA FRANCESCO N. IL 30/08/1973
MACRI’ MARIO N. IL 01/04/1970
avverso la sentenza n. 1905/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lou» Cilktli-4 eilAA
che ha concluso per de‘
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 6.3.2012 la Corte di appello di Reggio Calabria – a
seguito di gravame interposto dagli imputati PALAIA Francesco e MACRI’
Mario avverso la sentenza emessa il 28.6.2005 dal Tribunale di Palmi –

riconosciuti colpevoli del reato di concorso in cessione illecita di cocaina
a PURITA Nazareno e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, il
PALAIA personalmente ed il MACRI’ a mezzo del difensore, deducendo:
2.1.Nell’interesse del PALAIA violazione dei criteri di valutazione della prova
e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato
con riguardo alla sua identificazione nell’ambito delle captazioni
telefoniche, apoditticamente essendogli attribuito il nomignolo di
«Ciccio» ed il soprannome di «Scorcia» ed alla indebita
correlazione tra l’incontro del 11 febbraio con il PURITA, privo di rilievo,
ed il sequestro della droga allo stesso PURITA, avvenuta dopo oltre 24
ore.
2.2.Nell’interesse del MACRI’ si deduce l’illegittima omessa declaratoria di
prescrizione del reato già alla data del giudizio di appello, essendo stata
riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 73 co. V dpr n. 309/90.
3.

I ricorsi sono inammissibili.

4.

Il motivo dedotto dal PALAIA è inammissibilmente volto alla
rivalutazione in fatto del compendio probatorio rispetto al quale la
sentenza con motivazione logica e priva di vizi i ha desunto la
I
responsabilità dell’imputato respingendo le identiche censure sulla
identificazione del ricorrente nell’ambito delle captazioni, rilevandone la
novità rispetto al giudizio di primo grado e giustificandola sulla base
delle concorrenti emergenze provenienti dalla deposizione dell’isp.
Condoleo e sul rilievo che le conversazioni in cui «Ciccio» è
l’interlocutore sono state captate su utenze di cui una intestata
all’imputato e l’altra a sua moglie, sicchè la posizione difensiva che fa
leva sulla utilizzazione di tali utenze da parte di altri è una alternativa in
fatto improponibile in questa sede. Come pure è correttamente
giustificata la coincidenza in capo all’imputato del soprannome
«Scorcia» utilizzato indifferentemente nelle conversazioni tenute dal

ha confermato detta sentenza con la quale gli imputati sono stati

«Ciccio» con riferimento a quest’ultima medesima persona. Anche le
doglianze relative al collegamento tra l’incontro del 11.2.98 ed il
successivo sequestro della droga al PURITA si collocano nell’ambito della
inammissibile censura in fatto, in presenza di una motivazione che
logicamente – in base alle conversazioni captate – ricostruisce prima
l’appuntamento e, successivamente, il suo esito positivo fino al
sequestro della droga al PURITA.
Il motivo dedotto dal MACRI sulla prescrizione è manifestamente
infondato, trattandosi nella specie di circostanza attenuante ( Sez. VI
sent. n. 458/2011, Khadhraoni Farouk ed altri) irrilevante ai fini del
computo ex art. 157 c.p..
6.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. iyut, Obv) Cm- iv,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21.11.2013.

I

5.

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