Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50975 del 10/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50975 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORETTI SANDRO N. IL 14/10/1972
avverso la sentenza n. 2022/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gr.vui, P ‘L,J1932.
che ha concluso per „Q f
— o,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. k
_CArvPi,s-

Data Udienza: 10/09/2015


RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Ancona ha confermato la
sentenza in data 16.11.2011 del tribunale di Pesaro, sezione distaccata di
Fano, appellata dall’imputato Moretti Sandro, di condanna dello stesso per il
delitto di truffa, ricettazione e falso.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si espone violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità segnalando

come allo stesso i giudici di merito siano giunti — circa il capo A (truffa) – sulla
base, essenzialmente, delle dichiarazioni fornite dalla persona offesa (che ha
individuato nell’odierno imputato il soggetto con cui si è relazionata nella
attività di compravendita di una autovettura poi pagata attraverso la spendita
di un assegno circolare di provenienza illecita e falsificato nonché attraverso la
spendita di false generalità). Anche con riguardo al delitto di ricettazione
contestato al capo di D si segnala come il giudizio di responsabilità, anche qui
fondato essenzialmente sulle disgrazie della persona offesa, non abbia tenuto
conto della impossibilità della stessa di effettuare un sicuro riconoscimento.
Infine, con memoria tentata 4 settembre 2015 si eccepisce la inutilizzabilità
delle risultanze probatorie che hanno condotto i giudici di mettersene
sussistente il delitto di ricettazione di cui al capo D.
Ulteriore motivo di doglianza concerne l’imputazione di cui alla lettera B del
capo d’imputazione (ricettazione), laddove si ipotizza che l’imputato avrebbe
ricevuto da terzi falsari l’assegno utilizzato per la autovettura oggetto della
truffa, mentre sarebbe stato più logico ritenere che detto assegno fosse stato
falsificato dallo stesso imputato poi ebbe ad utilizzarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto ai motivi di critica relativi al giudizio sulla penale responsabilità per i
delitti contestati il ricorso si mostra generico e non correlato con la sentenza
impugnata, nella quale è resa esauriente motivazione (cfr. le pagine 2-3) della
decisione assunta.
Il ragionamento svolto dai giudici di merito si presenta non manifestamente
illogico, mentre le deduzioni difensive – anziché evidenziare violazione di legge
o illogicità manifesta – si limitano a riproporre l’esame di merito della vicenda,
inammissibile in sede di legittimità.
Gli ulteriori motivi oggi sollevati davanti a questa corte non sono stati
presentati ai giudici di appello: sono pertanto di inammissibile valutazione in
questa sede.

1

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle

Roma, li 10.9.2015

ammende.

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