Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50974 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50974 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACCARINO GIUSEPPE N. IL 09/08/1974
avverso la sentenza n. 891/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ea,A, CR-11~
che ha concluso per i
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&.Aktittuz-,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 23.2.2011 la Corte di appello di Napoli – a seguito
di gravame interposto dall’imputato IACCARINO Giuseppe avverso la
sentenza emessa il 24.11.2009 dal GUP del Tribunale di Napoli –

responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 110 c.p. 73 DPR n. 309/90 in relazione alla detenzione illecita di grammi 308,200
di marijuana, rideterminando la pena.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore deducendo:
erronea applicazione della legge penale e omessa, carente o

2.1.

illogica motivazione in ordine al disconoscimento nella specie dell’uso di
gruppo della sostanza stupefacente e della sua penale irrilevanza. Si
rileva, a proposito, la esistenza di contrasto giurisprudenziale e si
invoca rimessione della questione alla S.U.; dall’altro, secondo il
ricorrente, nessuna giustificazione è stata resa dalla sentenza in ordine
alla insussistenza dell’uso di gruppo, adagiandosi acriticamente alla
decisione di primo grado che illegittimamente aveva invertito l’onere
della prova a riguardo.
erronea applicazione della legge penale e omessa, carente o

2.2.

illogica motivazione con riferimento alla esclusione della ipotesi
attenuante ex art. 73 co. V dpr n. 309/90 I non essendo stati indicati
concreti elementi a riguardo e dovendosi considerare la minore
offensività delle droghe c.d. «leggere» quale quella sequestrata, la
parziale destinazione ad uso personale di essa, lo stato di
tossicodipendente dell’imputato.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Anche all’esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49 all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di
gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto,
che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori,
non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo
sanzionato dall’art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente
sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto
degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei
mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo

riformava detta sentenza con la quale è stata affermata la penale

di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente
all’acquisto. (Sez. U, Sentenza n. 25401 del 31/01/2013 Rv. 255258
Imputato: p.c. in proc. Galluccio.)
5.

Nella specie, la Corte territoriale, sebbene si sia riferita al precedente
contrastante orientamento di legittimità , – in sintonia con il
convincimento della prima sentenza secondo il quale la versione
difensiva sul punto era rimasta senza alcun riscontro – ha comunque

dell’imputato, dove la droga è stata sequestrata in quantità rilevante, è
stata rinvenuta attrezzatura idonea al confezionamento di dosi
dimostrativa della destinazione a terzi della sostanza.
6.

Nel caso di specie,quindi, l’accertamento da parte dei giudici di
merito della carenza di prove sull’accordo preventivo e della contestuale
esistenza della destinazione a terzi della droga sequestrata, consente di
ritenere prive di fondamento giuridico le censure mosse dal ricorrente
bis

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alla sentenza impugnata che si palesa corretta e persuasiva.
4
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7.
Inammissibile e la secon a censura in ordine alla attenuante ex art.
73 co. V DPR n. 309/90 correttamente esclusa sulla base della quantità
della sostanza illecitamente detenuta e delle modalità del fatto.
8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21.11.2013.

escluso la ricorrenza dell’uso di gruppo sul rilievo che presso l’abitazione

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