Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50973 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50973 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL JAADI BOUABID N. IL 01/09/1983
avverso la sentenza n. 72/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ttk rto CWeVEL1/1
che ha concluso per A ( – mtivAtt4)912tMe IX fre9iree…

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 1.3.2012 la Corte di appello di Trento – a seguito
di gravame interposto dall’imputato EL JAADI Bouabid avverso la
sentenza emessa il 9.12.2009 dal Tribunale di Bolzano – ha confermato

delitto di cui agli artt. 110 c.p. – 73 DPR n. 309/90 e condannato a pena
di giustizia con la confisca della somma sequestratagli.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore ,deducendo erronea applicazione di legge e
manifesta illogicità in relazione alla disposta confisca della banconota di
500,00 euro sequestrata all’imputato che, come osservato nell’appello,
non poteva essere considerata come prezzo del reato. Inoltre,
sussisteva l’interesse ad impugnare relativo all’omesso accesso al rito
del patteggiamento che – pur a parità di pena inflitta – avrebbe
consentito di escludere la condanna alle spese.

3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Quanto alla disposta confisca, la relativa statuizione in primo grado
non ha formato oggetto di gravame essendo solo genericamente
richiesta la restituzione della somma e, pertanto, è inammissibile la sua
proposizione per la prima volta in questa sede di legittimità.

5.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla denegata applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p.,la sentenza ha riconosciuto la legittimità del
dissenso opposto dal P.M. alla proposta dell’imputato in ragione della
condizione da quest’ultimo apposta relativa alla sospensione
condizionale della pena (come risulta da pg. 77 del verbale stenotipico
della udienza del 4.2.2009). Pertanto, la doglianza è generica e,
pertanto, inammissibile.

6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

1

detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del

Così deciso in Roma, 21.11.2013.

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