Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50972 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50972 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
ATZENI SALVATORE N. IL 21/11/1972
avverso la sentenza n. 585/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CAGLIARI, del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. < 3%2.4 ClItte,VEMA che ha concluso per it ,,A,LetykAmAA ssiAlAàVe- .ag_ek Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 21/11/2013 Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 29 maggio 2012 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari dichiarava n.d.p. nei confronti di ATZENI Salvatore, imputato di coltivazione illecita di una pianta di canapa indiana, perché il fatto non sussiste. Corte di appello di Cagliari ,deducendo violazione degli artt. 26 co. 1, 28 co. 1 in relazione all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 essendosi pervenuti alla pronuncia liberatoria considerando erroneamente la quantità di principio attivo ricavabile e non la condotta di coltivazione in contestazione la cui illiceità prescinde dal dato quantitativo. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 4. Invero, la sentenza è stata emessa con motivazione contestuale e, pertanto, ai sensi dell'art.585 co. 1 lett. a) c.p.p., il termine per impugnare è di quindici giorni ( S.U. sent. n. 21039 del 27.1.2011, P.M. in proc. Loy, rv 249670), decorrente per il P.G. - ai sensi dell'art. 585 co. 2 lett. d) c.p.p. - dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza ( Sez. V sent. n. 40165 del 23.6.2009, P.G. in proc. Granifero, rv 244606). 5. Nella specie la comunicazione dell'avviso di deposito è del 12.6.2012 mentre il ricorso è stato depositato il 29.6.2012, oltre il termine quindicinale scadente il 27.6.2012. 6. Pertanto, ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. c) c.p.p., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 21.11.2013. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la

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