Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50971 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50971 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMAALI AHMED N. IL 19/09/1981
avverso la sentenza n. 1083/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del
18/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
nte

Saamali Aamed a seguito della sentenza del 18/03/2015 con la quale il Tribunale di Bergamo ha
applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art.73 comma 5
d.P.R. n. 309/1990 relativa alla detenzione a fini di spaccio di cocaina ed eroina, ha formulato
istanza al giudice di merito, successivamente interpretata quale impugnazione, in cui si sollecitava
l’applicazione della sospensione della pena, in quanto la condanna non superava il limite dei due
anni di reclusione.
Successivamente in data 25/08/2015 l’interessato ha formulato istanza di accertamento della
definitività della sentenza.
L’istanza proposta, pur potendo essere interpretata quale ricorso per l’applicazione della
sospensione condizionale della pena, è stata di fatto revocata a seguito della sollecitazione
all’accertamento di definitività della sentenza.
In tal senso, accertata la carenza di interesse all’impugnazione, per le istanze sopravvenute, può
dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.

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