Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50970 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50970 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRATTON GOEL N. IL 25/07/1972
avverso la sentenza n. 620/2015 TRIBUNALE di VERONA, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2015

N

R.G. n. 37294-15

c. c.: 26-11-15
FATTO E DIRITTO

indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità. Lamenta altresì la mancata
concessione di un congruo termine a difesa.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti all’accordo tra imputato e Pubblico
Ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata,
concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa
riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola
previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una
delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti,
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così
adeguatamente soddisfacendo il suo obbligo di motivazione, in
relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. Un., u.p. 27
marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Il secondo motivo di ricorso é palesemente infondato, posto che
risulta dagli atti che l’applicazione patteggiata della pena é stata
richieste personalmente dal prevenuto presente in udienza.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 26-11-2015.

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza

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