Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5097 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5097 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO ANTONIO N. IL 19/06/1954
avverso l’ordinanza n. 2315/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna respingeva il reclamo proposto da Antonio Del Vecchio, detenuto in regime
speciale ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il provvedimento dell’Il giugno 2013, con
il quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia aveva disposto nei suoi
confronti la limitazione della ricezione della stampa, in quanto sussistevano

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato a mezzo del difensore, col quale ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza, per violazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione: il
provvedimento impugnato incideva negativamente su diritto costituzionalmente
garantito sulla scorta di esigenze teoriche e di un mero automatismo, sebbene il
ricorrente non avesse mai acquistato organi di stampa, né avesse dato adito a
sospetti, senza considerare che non erano state giustificate la presunta pericolosità
del ricorrente e la possibilità di trasmettere all’esterno ordini o mantenere contatti
con i sodali.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato.
1.Ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, lett. b) della L.
26 luglio 1975, n. 354, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95, su richiesta del
P.M. o su proposta del direttore dell’istituto, il giudice che ha emesso una sentenza
di primo grado nei confronti di un imputato, oppure il magistrato di sorveglianza in
caso di condanna irrevocabile, può disporre limitazioni nella ricezione della stampa
anche locale, nonché può sottoporre la corrispondenza a visto di controllo per
esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati,
ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto penitenziario.
1.1 Alla luce di tale contesto normativo, i giudici di merito hanno ritenuto che
la ricezione da parte dell’odierno ricorrente della stampa potesse costituire un
veicolo di informazioni, in grado di consentirgli di continuare a gestire dal carcere le
attività illecite, di mantenere canali di collegamento con i sodali ancora in libertà e
di consentirgli l’elaborazione di nuove strategie criminali e ciò in considerazione del
suo inserimento in sodalizio di stampo mafioso; tali elementi sono stati evidenziati
come sufficienti per imporre la limitazione per il futuro, anche se in precedenza egli
non aveva ricevuto pubblicazioni di sorta.
1.2 Ritiene il Collegio che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia
congrua ed incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente à,

esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione della commissione di ulteriori reati.

canoni della logica e della non contraddizione; ha da un lato considerato la
pericolosità del ricorrente in ragione delle emergenze probatorie acquisite e del suo
inserimento in organizzazione criminosa ancora attiva e temibile, dall’altro ha fatto
riferimento ai collegamenti che esponenti di tale sodalizio mantengono con i sodali
in libertà ed alla possibilità che il Del Vecchio, acquisita la conoscenza tramite la
lettura dei giornali locali di vicende riguardanti fatti di criminalità organizzata,
potesse diffondere all’esterno messaggi contenenti istruzioni e direttive per influire

1.3 In tal modo l’ordinanza impugnata ha esternato i criteri valutativi seguiti
ed offerto puntuale attuazione al disposto dell’art. 18-ter ord. pen., dando conto
delle esigenze di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva che
imponevano le limitazioni al diritto costituzionalmente garantito del detenuto senza
determinarne la definitiva e totale compromissione, essendo comunque consentito
l’accesso gli organi di stampa nazionale (Cass. sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013,
Pesce, rv. 254949; sez. 1 n. 26306 del 20/4/2011, Bonura, Rv. 250717).
Non sono dunque ravvisabili i vizi denunciati col ricorso, che va dichiarato
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

su detti fatti e mantenere contatti con altri associati.

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