Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50969 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50969 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIVELLO GIUSEPPE ROSARIO N. IL 02/10/1965
avverso la sentenza n. 97/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Civello Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di Militello in data 05/04/2011, ne ha ribadito la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di
un anno e otto mesi di reclusione per i reati di calunnia (art. 368 cod. pen.) e violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.), commessi in danno della moglie Giannetto Luisa.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), consistenti – a dispetto della qualificazione formale – in doglianze di
esclusivo merito implicanti la rivalutazione del compendio probatorio (essenzialmente fondato
sulle dichiarazioni della parte offesa), che costituisce operazione estranea alle attribuzioni del
giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

Il ricorrente deduce formalmente violazione di legge penale e processuale per avere i giudici
d’appello fondato il loro convincimento su di un risultato probatorio asseritamente diverso da
quello reale nonché travisamento dei fatti in relazione alla dedotta inattendibilità della persona
offesa.

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