Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50968 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50968 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPISANI GAMBATO FRANCESCO N. IL 09/03/1967
nei confronti di:
COCCOLO GIULIO N. IL 02/12/1970
avverso la sentenza n. 2206/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0. CeArce.,,
che ha concluso per ,i,u, c/ArYmi.,

Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 12 febbraio 2008 il Tribunale di Bologna ha condannato Coccolo Giulio
alla pena di giustizia ed al risarcimento danni nei confronti della parte civile Francesco
Gambato Spisani in ragione della ritenuta responsabilità del Coccolo quanto al reato allo stesso
ascritto, ricondotto all’egida dell’alt 343 cp
2. Interposto appello dall’imputato, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato il non luogo a
procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
3. Propone ricorso per Cassazione , anche per il tramite del fiduciario , Francesco Gambato

Corte , nel dichiarare la prescrizione senza peraltro fissare la pubblica udienza, ha del tutto
pretermesso il giudizio di responsabilità sotteso alla resa condanna, in primo grado, al
risarcimento del danno in favore della parte civile.
4.11 ricorso è fondato.
5. La sentenza di primo grado, oltre a fondare la responsabilità penale del Coccolo per il reato
allo stesso ascritto, recava anche la condanna dell’imputato al risarcimento del danno liquidato
in favore della parte civile. Pacifica la intervenuta prescrizione del reato, il Giudice distrettuale
non avrebbe potuto definire, come erroneamente fatto nel caso in giudizio , il processo de
plano giacchè la presenza della condanna relativa alle statuizioni civili imponeva comunque
l’istaurazione del contradditorio in funzione del giudizio incidentale sui profili di responsabilità
ascritti al ricorrente , strumentali alla conferma o meno dei profili risarcitori contenuti in
sentenza per come imposto dalla parte finale del disposto di cui all’ad 578 cpp.
Ovvio , poi , che , ove fosse stata confermata pedissequamente seppur immotivatamente , sul
piano del relativo onere argomentativo , la detta condanna risarcitoria, l’interesse ad
impugnare sarebbe stato esclusivamente riferibile all’imputato. Nel caso, invece , la decisione
impugnata, sempre senza alcuna motivazione, finisce per travolgere anche la statuizione sulle
pretese civili resa in primo grado , omettendo integralmente di provvedere sul punto si che al
profilo in rito sopra segnalato si aggiunge l’assoluto difetto di motivazione in punto alla revoca,
implicita , della condanna al risarcimento del danno tale da legittimare , fondatamente , al
ricorso in Cassazione la parte civile.
Da qui il necessario annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile
competente per valore in grado di appello giusta l’art 622 cpp
PQM
Annulla la Sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per la decisione sul
punto al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 30 olztbre 2013
Il Consigliere estensore

il Presiden e

Spisani lamentando violazione dell’ad 578 cpp e omessa fissazione della udienza pubblica . La

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