Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50968 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50968 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARRFI MOHAMED N. IL 19/12/1985
avverso la sentenza n. 2249/2014 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del
07/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso applicabile al caso di
specie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità dei motivi addotti a
sostegno. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a
qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale
richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza
del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di
giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad
integrare gli estremi del reato contestato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-2015.

camera di consiglio: 26-11-15
r. g. n. 33971-15

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