Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50967 del 10/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50967 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte civile
Gherardi Fausta, nata a Forlì il 7/3/1947 nella qualità di amministratore di
sostegno della propria madre Lugaresi Lucia, nata a Cervia (RA) il
3/12/1921 nei confronti di
Marvelli Anna, nata a S. Giovanni a Piro il 21/5/1946;
Di Lorenzo Pietro , nato a Pollica il 23/5/1959;
Elefante Margherita, nata a Putignano il 21/1/1955;
Cetrangolo Maria, nata a S.Giovanni a Piro il 7/2/1965;
Bagioni Chiara, nata a Cesana il 4/1/1972;
Fimiani Salvatore, nato a Torre Orsaia il 16/7/1965;
avverso la sentenza 20/11/2012 del Gup presso il Tribunale di Vallo Della
Lucania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al capo E) ascritto a Fimiani Salvatore.
udito per la parte civile l’avv. Massimiliano Iovino che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
1
Data Udienza: 10/12/2013
udito per l’imputato per Fimiani Salvatore, l’avv. Marco Fimiani, che ha
concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del ricorso anche nella
veste di sostituto processuale degli avvocati Gaetano Di Vietri e Rocco
Colicigno;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/11/2012, il Gup presso il Tribunale di Vallo
della Lucania dichiarava non doversi procedere nei confronti di
– Marvelli Anna in ordine al reato di tentata circonvenzione d’incapace (capo
B);
– Di Lorenzo Pietro
in ordine ai reati di omissione di atti d’ufficio,
circonvenzione di incapace tentata e consumata (capi G, H, I);
– Elefante Margherita in ordine al reato di omissione di atti d’ufficio (capo C);
– Cetrangolo Maria in ordine al reato di circonvenzione d’incapace (capo I);
– Bagioni Chiara in ordine al reato di circonvenzione d’incapace (capo I);
–
Fimiani Salvatore in ordine ai reati omissione di atti d’ufficio e
maltrattamenti (capi E, F).
2.
I fatti in questione si riferivano a delle tormentate vicende aventi ad
oggetto l’esercizio dell’amministrazione di sostegno nei confronti di Lugaresi
Lucia ed i reati contestati si riferivano a comportamenti commessi in danno
della Lugaresi dai vari amministratori di sostegno ed altri soggetti che si
erano interessati di atti di gestione personale e patrimoniale
dell’amministrata.
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile Gherardi Fausta,
nella qualità di amministratrice di sostegno della madre Lugaresi Lucia, per
mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando sei motivi di gravame con i
quali deduce:
3.1
Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 425 cod. proc. pen.
avendo il Gup espresso un giudizio di merito sulla non colpevolezza degli
imputati, fondato su una lettura illogica e contraddittoria del materiale
probatorio acquisito agli atti, invece di limitarsi ad una valutazione sulla
sostenibilità in giudizio dell’accusa;
3.2
Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alle
dichiarazioni rese dalla persona offesa che il Gup ha considerato inattendibili
nonostante vi fossero numerosi riscontri alle dichiarazioni medesime;
1.
3.3
Violazione di legge e vizio della motivazione per erronea o omessa
valutazione delle risultanze processuali, laddove il Gup ha ritenuto che non vi
sarebbero prove dell’induzione, da parte degli imputati, nei confronti della
persona offesa, Lugaresi, a compiere atti di disposizione del proprio
patrimonio;
3.4
Erronea o omessa valutazione delle risultanze processuali, laddove
il Gup ha ritenuto che i legali avrebbero agito, unitamente all’amministratore
di sostegno, sempre nell’interesse della persona offesa;
Erronea o omessa valutazione delle risultanze processuali, laddove il
Gup ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Di Lorenzo, nella sua
qualità di amministratore di sostegno non concretizzasse neanche gli estremi
del tentativo punibile;
3.6
Erronea o omessa valutazione delle risultanze processuali,
laddove il Gup ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Fimiani, nella
sua qualità di amministratore di sostegno di Lugaresi Lucia non costituisse
reato.
4. I difensori di Di Lorenzo Pietro , Bagioni Chiara e Fimiani Salvatore hanno
depositato memorie difensive resistendo al ricorso della parte civile di cui
chiedono l’inammissibilità o il rigetto. Il difensore di Di Lorenzo chiede anche
la condanna della parte civile ricorrente alla rifusione, in favore dell’imputato
delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
2.
In punto di diritto, ed in via preliminare, occorre prendere in
considerazione la natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p.
La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere
emessa dal Gup all’esito della fase dell’udienza preliminare è quella inerente
alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale
probatorio raccolto (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Cc.
Rv. 242222).
3.
Con una successiva pronunzia questa Corte ha ribadito che: “la
previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il G.u.p. deve
3
3.5
emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte
del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti
elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne
deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla
evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto
– e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una
valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di
Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244202).
4.
Intervenendo nuovamente sull’argomento, la S.C. ha statuito che ai
fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale
parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’innocenza
dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio,
con la conseguenza che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi
acquisiti ai sensi dell’art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche
tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 5049 del 27/11/2012 Cc. (dep. 31/01/2013) Rv. 254241).
5.
Tanto premesso, emerge dagli atti che il percorso argomentativo
seguito dal Gup per pervenire alla sentenza di non luogo a procedere non
rispetta i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di
specie il Gup ha ritenuto insuperabile l’insufficienza delle dichiarazioni
accusatorie rese dalla persona offesa Lugaresi Lucia, considerandole
inidonee ad ulteriori sviluppi in dibattimento a cagione delle minorate
condizioni di salute psichiche della donna. Nel far ciò ha svalutato o omesso
di considerare una serie di elementi di riscontro compendiati in alcuni atti
d’indagine (Allegati n. 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 e 14 al ricorso di parte
civile) che sono idonei ad incidere sulla valutazione del complesso delle
condotte attribuite agli imputati. Il quadro delineato dalla sentenza
impugnata è quello di una prova insufficiente o contraddittoria, tuttavia la
motivazione della sentenza di non doversi procedere, avendo omesso di
considerare gli elementi su indicati, non giustifica la prognosi di inutilità del
dibattimento per l’inidoneità del materiale probatorio acquisito ad ulteriori
sviluppi in dibattimento.
4
non luogo a procedere (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009
6.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania
per l’ulteriore corso.
Il Consigliere estensore
Il Presici’ nte
Così deciso, il 10 dicembre 2013