Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50966 del 10/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50966 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Dumitru Luminita, nata a Cerat (Romania) il 23/6/1962
Gheorghe Ion, nato a Cerat (Romania) il 11/1/1961
avverso l’ordinanza 15/2/2013 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Vincenzo Geraci, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 15/2/2013, la Corte di appello di Milano, ha
dichiarato inammissibile per aspecificità l’appello proposto nell’interesse di
Dumitru Luminita e Gheorghe Ion avverso la sentenza del Tribunale di
Vigevano, in data 12/1/2011, che aveva condannato la prima alla pena di
anni due, mesi sei di reclusione ed €.800,00 di multa ed il secondo alla pena
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Data Udienza: 10/12/2013
di anni tre di reclusione ed €.900,00 di multa.
3.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore degli imputati
deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc.
pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
4.
Al riguardo contesta che l’atto d’appello possa essere considerato
aspecifico e si duole di motivazione generica dell’ordinanza di
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità.
2.
Le censure dei ricorrenti non sono fondate. Correttamente la Corte
d’appello ha dichiarato inammissibile l’atto d’appello che – oltre alla
manifesta genericità delle censure riguardanti le dichiarazioni accusatorie
della parte offesa – non conteneva neppure un accenno alle altre fonti (M.Ilo
Isgrò e teste Zulian) su cui pure la sentenza di prime cure si era fondata.
3.
Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, l’appello non
deduce delle censure specifiche all’articolata motivazione della sentenza di
primo grado in punto di dosimetria della pena.
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
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inammissibilità.
ammende.
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Così deciso, il 10 dicembre 2013