Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50965 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50965 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOURKIWI AHMED N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 2891/2013 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

1

01? &Z KIMAA’t

1‘

11/1-01 92e

obQ

9\(0,1111 .

Data Udienza: 26/11/2015

4-

FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso applicabile al caso di
specie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità dei motivi addotti a
sostegno. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a
qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale
richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza
del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di
giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad
Lyroma, 92eache ee7 Mic
iptegrar estrog,mi d4reato contestato frt e
AVaIn
dmtibrtder iC6nsegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
5
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

~

Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-2015.

camera di consiglio: 26-11-15
r. g. n. 33359-15

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA