Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50965 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50965 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Manganiello Salvatore n. il 7.2.1962
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di del
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Data Udienza: 03/12/2013

In fatto e in diritto
1.Con ordinanza del 10.4.2013, il Tribunale della Libertà di Roma, rigettava l’istanza di riesame
proposta da Manganiello Salvatore contro il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi
confronti dal Gip dello stesso Tribunale nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso
istante per il reato di usura.
1.1. Il sequestro aveva colpito, in concreto, le somme depositate in un conto corrente intestato alla
soc. Taurus s.r.1., sul quale il Manganiello, come rappresentante legale della stessa società, era
autorizzato ad operare.
2.Ricorre il difensore del Manganiello deducendo il vizio di violazione dell’art. 321 c.p.p. e il
difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’apprezzamento dei presupposti
della misura di cautela reale, sia sotto il profilo del collegamento con il reato dei beni sequestrati,
che sotto il profilo del periculum in mora che, infine, con riguardo all’effettiva disponibilità dei beni
in capo all’indagato.
3. Ricorre anche il difensore della soc. Taurus s.r.1., terza interessata, denunciando il vizio di
violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta
estensibilità del sequestro alla stessa società. La difesa premessa la citazione dell’indirizzo della
giurisprudenza di legittimità secondo che la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni
formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante
valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività
delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva
disponibilità da parte di quest’ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro
intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato (Cass. Sez. 6,
Sentenza n.27340de116/04/2008, Imputato Cascino).
Considerato in diritto
I ricorsisono manifestamente infondati.
1.Quanto al ricorso del Manganiello, va rilevato che il sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità
del bene rispetto al reato contestato (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46500 del 19/09/2011,
Lampugnani);i1 periculum in mora, poi, coincide con la confiscabilità dei beni (Cass Sez. 1,
Sentenza n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini e altri); sulla gravità indiziaria, infine, nulla è
obiettato in ricorso, mentre la non recente datazione dei fatti, come esattamente rileva il tribunale,
se influisce sul periculumlibertatis, non ha nulla a che fare con i presupposti della cautela reale;
2. Quanto alla dedotta appartenenza dei beni a terzi, la questione trova ingresso per la concorrente
impugnazione della Taurs s.r.1., perché il Manganiello non sarebbe legittimato in proprio alla
tutela di interessi altrui. Va però rilevato in proposito, che la giurisprudenza citata dal difensore
della società mal si attaglia al caso di specie, riferendosi al sequestro delle quote sociali e del
patrimonio aziendale di un’impresa edile formalmente nella titolarità di un soggetto estraneo al
procedimento penale, in assenza di indicazioni sulla riconducibilità sostanziale dell’impresa alle
persone degli indagati; come sottolinea il Tribunale, il Manganiello è invece legale rappresentante
della Taurus ed autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla stessa società; e
nell’interesse della Taurus s.r.l. ha agito proprio il Manganiello come amministratore unico e legale
rappresentante. La posizione societaria assolutamente dominate del Manganiello, sottolineata, in
sostanza dal giudice territoriale, non illogicamente è assumibile ad indice della disponibilità del
patrimonio aziendale da parte dell’indagato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni 1 ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma
di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi
ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorst e condanna iericorrenk al pagamento delle spese processuali e
ciaseaffe della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decis in Roma, nella camera di consiglio, il 25.9.2013.
Il consig er relatore
Il P sidente

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