Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50964 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50964 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLA REZART N. IL 15/03/1984
avverso la sentenza n. 6229/2014 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
23/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 26/11/2015
’4
r. g.
n .°
26 2,018
408
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 26-11-2015.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma ha poi
rinunciato al ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma — ritenuta equa in relazione al motivo dell’inammissibilità – di euro
mille in favore della cassa delle ammende.