Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50963 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50963 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Salerno D.D.A. nei
confronti di
Ragosta Fedele, nato a San Giuseppe Vesuviano il 14/1/1969
avverso la ordinanza 22/2/2013 del Tribunale per il riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato, l’avv. Mario Papa e l’avv. Krogh Massimo, che hanno
concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con

ordinanza in data 22/2/2013, Il Tribunale di Salerno,

accogliendo l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Ragosta Fedele,
indagato per il reato di, estorsione pluriaggravata per aver costretto
l’imprenditore Soglia Francesco a non partecipare ad un’asta giudiziaria
avente ad oggetto l’hotel Raito Spa, annullava l’ordinanza 25/1/2013 del Gip

1

Data Udienza: 13/11/2013

di Salerno che aveva applicato al Ragosta la misura cautelare della custodia
in carcere, disponendo l’immediata liberazione del prevenuto, se non
detenuto per altra causa.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il fatto intimidatorio che aveva

costretto l’imprenditore Soglia Francesco a disertare l’asta giudiziaria avente
ad oggetto l’Hotel Raito, ma escludeva che si potessero riscontrare gravi

dell’albergo, non essendovi una prova diretta che egli fosse stato il
mandante dell’azione intimidatoria compiuta da due soggetti, uno dei quali
identificato dalla persona offesa in Delle Cave Francesco, precedente gestore
dell’Hotel Raito.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il RM. deducendo violazione

di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. Al riguardo si duole che il Tribunale abbia svalutato la
conducenza probatoria degli elementi indiziari acquisiti agli atti che non
lasciavano alcun dubbio sul fatto che il Ragosta fosse il mandante dell’azione
intimidatoria che aveva costretto il Soglia a disertare l’asta.

4.

Il difensore di Ragosta Fedele ha depositato una memoria, resistendo

al ricorso del RM.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
2

indizi a carico del Ragosta, unico partecipante alla gara e aggiudicatario

cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda le contestazioni del RM.

ricorrente, in punto di gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il
vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale
per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere
critiche, ne’ tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del
ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno
emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, esse
tendono a contestare le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici del
riesame, richiamando una serie di elementi fattuali (fra cui le intercettazioni

3

determinato;

ambientali di conversazioni di Soglia Francesco con la madre, Biasucci
Antonietta e con Aliberti Carmine in cui la persona offesa esprime la
convinzione che le minacce ricevute per la vicenda dell’Hotel Raito
provengano da Ragosta), che il Tribunale ha esaminato ritenendoli non
determinanti, in quanto riflettono le convinzioni della persona offesa, ma
non forniscono rivelazioni sul ruolo avuto dal Ragosta; ciò anche in
considerazione della circostanza, ulteriormente valutata dal Tribunale, che
dagli atti d’indagine non è risultato alcun collegamento fra il Ragosta e

del Tribunale in proposito non appaiono palesemente illogiche e giustificano
le conclusioni assunte in punto di non gravità del quadro indiziario; pertanto
la motivazione non viene incrinata dalle censure del RM. ricorrente. Di
conseguenza il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 13 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr dente

l’autore materiale dell’intimidazione, Delle Cave Francesco. Le valutazioni

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