Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50962 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50962 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANAURO GENNARO N. IL 24/04/1989
avverso la sentenza n. 1169/2015 TRIBUNALE di NAPOLI, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Manauro Gennaro ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina e marijuana, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26 nove re 2015

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentandone la manifesta
illogicità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA